Il Decreto Semplificazioni ha introdotto l’obbligo di avere un domicilio digitale. Ciò significa avere a disposizione:
- l’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata)
- i servizi elettronici per il recapito certificato qualificato (Sercq), ai quali verrà data attuazione in seguito all’emanazione della normativa tecnica europea.
DATA DA RICORDARE: 1° OTTOBRE 2020
Imprese e professionisti/e dovranno disporre di un indirizzo PEC valido e comunicarlo presso l’ente di competenza come di seguito specificato.
Per le nuove imprese, non sarà più possibile effettuare l’iscrizione nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio e dunque esercitare l’attività in assenza di un indirizzo PEC.
Per le imprese già iscritte, occorre accertarsi che l’indirizzo sia attivo e in caso contrario procedere con l’acquisto del servizio pec e la comunicazione del nuovo indirizzo al Registro delle imprese delle Camere di Commercio all’indirizzo https://ipec-registroimprese.infocamere.it con firma digitale del legale rappresentante.
Per gli/le iscritti/e presso Ordini Professionali, Elenchi istituiti con leggi dello Stato, occorre accertarsi che l’indirizzo sia attivo e in caso contrario procedere con l’acquisto del servizio pec e la comunicazione del nuovo indirizzo presso il Collegio o Ordine di appartenenza.
COSA SUCCEDE PER GLI INDIRIZZI PEC INATTIVI (SERVIZIO NON RINNOVATO)?
Per le imprese:
- L’indirizzo pec viene cancellato d’ufficio, previa diffida,
- Sarà applicata una sanzione fino ad un massimo di € 2.064
- Sarà assegnato da parte del registro d’ufficio per le società e imprese individuali un nuovo indirizzo pienamente operativo al quale si potrà accedere con il codice SPID e Cns/token wireless.
Per le professioni:
- Gli Ordini e i Collegi di appartenenza diffidano ad adempiere, entro trenta giorni
- In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio oppure Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso
QUALI OBBLIGHI HANNO I/LE PROFESSIONISTI/E IN POSSESSO DELLA SOLA PARTITA IVA E ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS?
In assenza dell’iscrizione presso ordini professionali, elenchi istituiti con legge dello Stato o presso il Registro delle imprese delle Camere di Commercio la disposizione non prevede nessun obbligo.