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CREDITO DI IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE, DESIGN, AUMENTANO I BENEFICI

Continua il nostro approfondimento sulle novità che la legge di Bilancio per il 2021 ha introdotto sulle misure agevolative del Piano Nazionale Transizione 4.0. Abbiamo affrontato il credito di imposta sui beni strumentali e il credito di imposta formazione 4.0. Questo articolo riguarda il credito di imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, transizione ecologica, design e ideazione estetica. Le opportunità riguardano un numero di operatori sempre più vasto e in ambiti specificamente legati al made in Italy quali moda, calzature, occhialeria, oreficeria, mobile e arredo, ceramica, concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Con la legge di bilancio per il 2021 le aliquote di fruizione sono state innalzate, così pure il massimale di spesa. Infine, il beneficio viene esteso fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Vediamo con maggiore dettaglio le principali caratteristiche.

Innanzitutto, quali sono le attività ammissibili? Il testo normativo di riferimento è il DM attuativo 26 maggio 2020. Con riguardo alle attività di ricerca e sviluppo, occorre pertanto tenere in considerazione la classificazione delle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico e tenere conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’Ocse. In particolare sono ammissibili al beneficio le attività che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in campo scientifico o tecnologico. Non è dunque sufficiente il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. Le attività in R&S devono generare un impatto generale.

Segnaliamo alcune situazioni specifiche in cui è possibile beneficiare del credito R&S:

  • Nel caso di adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica finalizzato alla realizzazione di un avanzamento in un altro campo, in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile;
  • Qualora le attività che perseguano l’avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non raggiungano il risultato sperato o lo raggiungano in maniera parziale;
  • Qualora il progresso scientifico o tecnologico sia stato raggiunto o tentato da altri soggetti, diversi dagli appartenenti al gruppo, ma non disponibile per la collettività (presenza di segreto aziendale);

Chi sono i beneficiari? 

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. Sono ammesse anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale e ogni altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Quali sono i requisiti per usufruire del credito?

  • Il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
  • Il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  • L’adempimento agli obblighi di certificazione delle spese ammissibili;
  • Redazione e conservazione di una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte.

Inoltre occorre inviare un’apposita Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico avente valore statistico e informativo.

Qual è la natura e l’importo dell’agevolazione?

Si tratta di un credito di imposta fruibile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi per le attività in ricerca e sviluppo.

Quali sono le percentuali dell’agevolazione?

La percentuale da applicare alla base di calcolo è differenziata a seconda dell’area oggetto di agevolazione. Le seguenti percentuali sono fruibili in relazione alle attività effettuate a partire dal periodo successivo al 31 dicembre 2020:

  • Ricerca & Sviluppo 20% – fino a 4 milioni su base annua
  • Innovazione tecnologica 10% – fino a 2 milioni su base annua
  • Transizione ecologica e innovazione digitale 15% – fino a 2 milioni su base annua
  • Design e innovazione estetica 10% – fino a 2 milioni su base annua

Quali sono le spese da considerare nella base di calcolo?

Forniamo un elenco ma invitiamo a tener presente che la norma impone dei limiti per alcune tipologie.

  • Spese per il personale (maggiorate 150% in caso di personale altamente qualificato);
  • Quote ammortamento beni materiali mobili e software;
  • Spese per contratti di ricerca extra-muros (maggiorate 150% se coinvolti Università e centri di ricerca);
  • Quote ammortamento di privative industriali;
  • Spese per servizi di consulenza;
  • Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a € 5.000.

Particolarmente interessante risulta la misura del credito qualora le attività siano localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In questi casi la misura del credito è aumentata a:

  • 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
  • 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
  • 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro

Sono agevolabili anche gli investimenti in progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni.