La legge di Bilancio 2021 ha previsto molti incentivi finalizzati ad aumentare l’occupazione. In questo contributo esaminiamo le principali caratteristiche delle norme riguardanti le assunzioni di giovani che non abbiano compiuto il 36° anno di età, donne la cui condizione lavorativa possa essere definita svantaggiata e quelle relative alle regioni del Sud del Paese.
ASSUNZIONE AGEVOLATA PERSONE UNDER 36
La misura, finalizzata a promuovere l’occupazione di soggetti che non abbiano compiuto il 36° anno di età, prevede l’esonero contributivo nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a € 6.000 annui. Resta invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’agevolazione non riguarda i contributi INAIL.
Affinché possa essere applicata è necessario che la Commissione Europea autorizzi la disposizione normativa.
L’agevolazione è fruibile da parte di datori di lavoro privati ed è valida solo per:
– nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) effettuate nel biennio 2021-2022;
– trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022.
Requisiti per la fruizione dell’agevolazione
Per usufruire dell’esonero contributivo, i datori di lavori devono dimostrare:
a. l’assenza nei sei mesi precedenti l’assunzione e nei nove mesi ad essa successivi, di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi per riduzione di personale nei confronti di lavoratori inquadrati nella medesima qualifica e nella stessa unità produttiva;
b. possesso del documento unico di regolarità contributiva;
c. rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali e aziendali.
L’esonero contributivo ha una durata pari a 48 mesi per le assunzioni o trasformazioni che avvengono in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; di 36 mesi in tutte le altre regioni del territorio nazionale.
ASSUNZIONE AGEVOLATA DONNE SVANTAGGIATE
La misura è volta a stimolare l’occupazione femminile. Affinché possa essere applicata, la Commissione Europea dovrà autorizzare la norma della legge di Bilancio per il 2021 che ha introdotto l’agevolazione. Nel frattempo L’INPS con la Circolare n. 32/2021, fornisce le prime indicazioni operative.
L’agevolazione consiste in un esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di € 6.000 annuo. Il beneficio è relativo anche al premio INAIL.
Sono destinatari della misura i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Le agevolazioni possono essere applicate in presenza di rapporti di lavoro dipendente stipulati nel biennio 2021-2022 che riguardino:
– assunzioni a tempo determinato;
– assunzioni (anche trasformazioni) a tempo indeterminato.
La durata del beneficio è pari a 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione in tempo indeterminato del contratto a tempo determinato (in tale ultimo caso i 18 mesi decorrono dalla data di assunzione a tempo determinato); a 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.
Requisiti per la fruizione dell’agevolazione
Le lavoratrici devono rientrare nella definizione di donne svantaggiate e cioè:
• donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
• donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
• donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
• donne di qualsiasi età che svolgono una mansione o operano in un settore caratterizzato da una disparità di genere superiore al 25% (agricoltura, costruzioni, industria estrattiva, acqua e gestione rifiuti, industria energetica, industria manifatturiera, trasporto e magazzinaggio, informazione e comunicazione) e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Altri requisiti da rispettare affinché sia possibile beneficiare dell’agevolazione sono i seguenti:
a. le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
b. per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
c. l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto
d. possesso del documento unico di regolarità contributiva;
e. rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali e aziendali.
DECONTRIBUZIONE SUD
Si tratta di un’agevolazione finalizzata a salvaguardare l’occupazione nelle aree più svantaggiate del Paese, attraverso la riduzione del costo del lavoro. A seguito dell’autorizzazione della Commissione Europea limitatamente al periodo fino al 31/12/2021, l’INPS con la circolare n. 33/2021 ha fornito chiarimenti operativi per l’utilizzo della Decontribuzione Sud nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
Le indicazioni relative all’esonero contributivo nel periodo 1.01.2022-31.12.2029, saranno fornite dall’Inps al termine del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione Europea.
È previsto un esonero parziale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in riferimento ad assunzioni oppure trasformazioni di rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato, nelle seguenti misure:
• 30% fino al 31.12.2025;
• 20% per gli anni 2026 e 2027;
• 10% per gli anni 2028 e 2029.
Non sono oggetto di sgravio i premi e contributi dovuti all’ INAIL, il contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, il contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del Codice civile.
Sono beneficiari della misura tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, per i rapporti di lavoro dipendenti la cui sede di lavoro sia localizzata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia la propria sede legale in regioni diverse da quelle elencate è necessario inoltrare specifica richiesta all’INPS competente.
Requisiti per la fruizione dell’agevolazione
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni:
a. assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
b. rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Le agevolazioni in materia di lavoro passate in rassegna perseguono l’obiettivo di favorire un sostegno sia alle famiglie che alle imprese, puntando sul meccanismo dell’esonero contributivo, totale o parziale, per migliorare l’occupabilità di categorie particolarmente colpite dalla pandemia, i giovani, le donne e i lavoratori e le lavoratrici delle regioni del Sud del Paese.