La legge di Bilancio per il 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 una misura introdotta già nel 2017, volta a sostenere la quotazione delle PMI, che permette alle imprese di usufruire di un beneficio pari al 50% delle spese di consulenza sostenute. Si tratta del credito di imposta per la quotazione delle PMI sui mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. L’obiettivo è quello di rafforzare la patrimonializzazione delle PMI, favorendone la crescita anche in termini organizzativi e gestionali. La dotazione finanziaria ammonta a 30 milioni di euro.
Soggetti beneficiari del credito d’imposta
I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese che:
a) sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese;
b) operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
c) sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2021, l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
d) presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2018;
e) ottengono l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2021;
f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento di esenzione.
Costi ammissibili
Sono ammissibili i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:
a) attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza e il supporto all’impresa nella redazione del piano industriale e in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
b) attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
c) attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
d) attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
e) attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell’articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014;
f) attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione;
g) attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della Società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.
Entità dell’agevolazione
L’aliquota del credito d’imposta è pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si sostiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2021.
Il credito di imposta può essere riconosciuto, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione sul modello F24.
Invio domande
Le domande dovranno essere presentate dal 01/10/2021 al 31/03/2022 per i costi sostenuti nel 2021, tramite apposito indirizzo PEC.