Tra le misure poste in essere per supportare le imprese in crisi a causa dell’emergenza epidemiologica tutt’ora in atto, c’è quella riproposta dal decreto Agosto, poi convertito dalla legge 126/2020, che consente di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni sia a fini civilistici che fiscali. L’obiettivo è quello di incentivare la patrimonializzazione delle aziende a condizioni molto vantaggiose.
Soggetti beneficiari e ambito di applicazione
Sono ammessi alla misura agevolativa le società per azioni e in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Con uno specifico richiamo all’articolo 15 della legge 342/2000, sono ammesse, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e gli enti pubblici e privati purché con residenza fiscale in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato nonché le persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato per mezzo di stabili organizzazioni. I soggetti che adottano regimi semplificati di contabilità possono usufruire della misura a condizione che sia redatto un apposito prospetto bollato e vidimato, presentato all’amministrazione finanziaria su esplicita richiesta e dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.
Possono essere oggetto di rivalutazione i beni di impresa, a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, quelli comunemente definiti immobili merce, e le partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento ex articolo 2359 del codice civile comprese quelle a controllo congiunto, le cosiddette joint venture. Pertanto l’agevolazione interessa i beni che soddisfano la definizione di immobilizzazioni materiali ex OIC 16 e di beni immateriali ex OIC 24 anche se completamente ammortizzati. Un importante chiarimento sull’applicabilità della rivalutazione è contenuto nel documento interpretativo n. 7, pubblicato nel mese di marzo 2021 dall’Organismo Italiano di Contabilità laddove al paragrafo 6 precisa che «possono inoltre essere oggetto di rivalutazione i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico», lo stesso OIC ha motivato questa disposizione per garantire un trattamento equo tra i soggetti che hanno deciso di iscrivere a conto economico i costi di registrazione di un marchio e quelli che ceteris paribus hanno deciso di capitalizzarli. In caso di beni posseduti in leasing l’applicabilità della misura è condizionata all’avvenuto riscatto; mentre per i beni separabili, ad esempio un fabbricato e il terreno sottostante, sarà necessario individuare distinti valori di rivalutazione; infatti, non essendo più vincolata all’omogeneità della categoria la rivalutazione potrà essere effettuata distintamente per ciascun bene.
Sotto il profilo temporale la rivalutazione deve essere eseguita nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, ma il bene deve essere iscritto nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, invece, in caso di esercizio a cavallo tra due anni solari, deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data del 14 ottobre 2020 ossia dopo l’entrata in vigore della legge 126/2020, e a condizione che i beni di impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.
Profili contabili e fiscali della rivalutazione
Il maggior valore attribuito al bene sarà contabilizzato nell’attivo dello stato patrimoniale con contropartita del corrispondente saldo in una voce di patrimonio netto: deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva e sarà valido ai fini IRES e IRAP pagando un’imposta sostitutiva del 3%, il cui versamento dovrà essere effettuato in tre rate annuali con versamento a partire dalla data della regolarizzazione del saldo delle imposte sui redditi 2020. I maggiori ammortamenti saranno portati in riduzione della base imponibile a partire dall’esercizio 2021. Il debito delle imposte sostitutive è iscritto e valutato secondo le disposizioni dell’OIC 19 Debiti e quindi deve essere attualizzato, se l’effetto dell’attualizzazione è rilevante, lo stesso sarà contabilizzato nella voce di patrimonio netto in cui sono state imputate le rivalutazioni eseguite.
Il limite massimo della rivalutazione è fissato dall’art. 11 della legge 342/2000 nei «valori effettivamente attribuibili ai beni con riferimento alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità economica di utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri». Nel caso di beni ammortizzabili materiali e immateriali, la società potrà adottare alternativamente tre distinte modalità:
1. rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento;
2. rivalutazione del solo costo storico (valore lordo);
3. riduzione del fondo ammortamento.
Le diverse opzioni sono alternative perché portano all’iscrizione in bilancio dello stesso valore netto contabile ripartito poi per la vita utile dell’immobilizzazione, che in ogni caso non sarà modificata, ad eccezione dei marchi la cui vita utile potrà essere prolungata per ulteriori 20 anni nei limiti temporali di efficacia della tutela giuridica.
Se la rivalutazione posta in essere è solo civilistica si determinerà una differenza temporanea tra il valore contabile delle attività rivalutate e il valore ai fini fiscali che porterà il beneficiario a rilevare imposte differite, IRES e IRAP, a diretta riduzione della riserva; negli esercizi successivi, le imposte differite, saranno riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore che potrà avvenire per ammortamento, cessione dell’immobile, successiva riduzione per perdita di valore.
Se la rivalutazione è anche ai fini fiscali, il soggetto interessato non iscrive imposte differite nel bilancio in cui è eseguita, mentre in quelli successivi la società rileverà la fiscalità differita allorché sorgano differenze temporanee, come ad esempio nel caso in cui la vita utile stimata determini l’imputazione di una quota di ammortamento in bilancio eccedente quella fiscalmente deducibile nell’esercizio di riferimento in base alle norme fiscali applicabili.
Il saldo attivo della rivalutazione, e quindi l’incremento patrimoniale corrispondente al maggior valore fiscale può essere affrancato, in tutto o in parte, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 10% in tre rate annuali costanti di pari importo.
La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, sebbene preveda un meccanismo di applicazione piuttosto complesso, può avere un forte impatto positivo sui bilanci dei beneficiari.