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BONUS FACCIATE, POSSONO BENEFICIARNE ANCHE LE IMPRESE

L’agevolazione “bonus facciate”, introdotta con la legge di bilancio per il 2020, consiste in una detrazione d’imposta pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna). Gli edifici oggetto dell’intervento sono esclusivamente quelli esistenti ubicati in zona urbanistica A e B ai sensi del D.M. n.1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

 

 

Soggetti ammessi 

Sono ammessi all’agevolazione:
• le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
• le società semplici;
• le associazioni tra professionisti;
• i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Sono esclusi, i titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario.
Tuttavia, se essi possiedono anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno usufruire del bonus.
Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

 

Interventi agevolabili

La detrazione spetta per gli interventi:
• di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
• su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
• sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (interventi di efficienza energetica).
Spese correlate agli interventi agevolabili
È possibile portare in detrazione anche:
• spese per acquisto di materiali;
• progettazione e altre prestazioni professionali connesse (ad esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
• installazione di ponteggi;
• smaltimento materiale;
• Iva;
• imposta di bollo;
• diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi;
• tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

 

Interventi esclusi

Sono esclusi dal “Bonus facciate” tutti gli interventi:
– realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F;
– effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione o ricostruzione;
– effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

 

Attenzione agli adempimenti

– Pagamenti delle spese detraibili:

  • Persone fisiche non titolari di reddito di impresa: bonifico bancario, postale o tramite conto aperto presso un istituto di pagamento. Devono essere riportati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita iva o il codice fiscale del beneficiario del bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori). Nel caso in cui nel bonifico manchi, nella causale, il riferimento normativo specifico al “Bonus facciate”, il beneficio può essere riconosciuto ugualmente, a condizione che sia possibile effettuare la ritenuta d’acconto.
  • Titolari di reddito di impresa: non sono tenuti al pagamento con bonifico

– Comunicazione all’Enea (solo per interventi di efficienza energetica)
– Comunicazione preventiva all’Asl di competenza, se prevista dalla normativa sulla sicurezza dei cantieri.

 

Modalità di utilizzo

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese.
Come previsto dal decreto Rilancio (art. 121), anche per le spese sostenute nel 2021 è possibile usufruire dello sconto in fattura e effettuare la cessione del credito.