Via libera da parte del Fisco, per l’inoltro delle istanze di richiesta del contributo a fondo perduto sulla riduzione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo. I modelli per la richiesta sono disponibili nell’area riservata del portale online dell’Agenzia delle Entrate e possono essere inviati dal 6 luglio al 6 settembre dai locatori di immobili a uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione istitutiva del contributo) e fino alla data del 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021. L’importo massimo stanziabile è di € 1.200 per ogni soggetto richiedente.
In cosa consiste
Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del locatore, in possesso dei requisiti previsti. L’importo del contributo è commisurato all’importo complessivo delle riduzioni dei canoni di locazione degli immobili a uso abitativo relative alle mensilità dell’anno 2021, già accordate al conduttore e comunicate all’Agenzia delle entrate o che verranno accordate e comunicate all’Agenzia entro il 31 dicembre 2021.
Il contributo è un importo pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e spetta per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.
Requisiti oggettivi e soggettivi
Il contratto di locazione deve avere a oggetto un immobile adibito a uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa e che costituisce l’abitazione principale del conduttore.
Ai fini dell’individuazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo, si fa presente che si tratta dei contratti registrati presso l’Agenzia delle entrate mediante modello RLI, o gli altri modelli previsti dalle modalità vigenti in passato, e compilazione del campo “Tipologia di contratto” con uno dei seguenti valori:
• L1 locazione di immobile ad uso abitativo
• L2 locazione agevolata di immobile ad uso abitativo
• L3 locazione di immobile a uso abitativo (contratto assoggettato a Iva).
Il regime fiscale di tassazione del contratto di locazione non rileva. Pertanto, sono ammessi al beneficio sia i contratti in regime ordinario (soggetti a imposta di registro) sia i contratti in regime di cedolare secca.
Solamente i contratti di locazione aventi a oggetto immobili situati nei comuni definiti ad alta tensione abitativa possono beneficiare del presente contributo (l’elenco dei comuni definiti ad alta tensione abitativa è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Inoltre, è necessario che l’immobile locato sia stato adibito ad abitazione principale del conduttore, ossia quella nella quale il conduttore dimora abitualmente, e ciò risulti dalla residenza anagrafica.
Il contratto deve risultare in essere alla data del 29 ottobre 2020 e deve essere oggetto di una o più rinegoziazioni in diminuzione del canone 2021 o parte di esso che abbiano decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.
Le rinegoziazioni devono essere comunicate entro il 31 dicembre 2021 attraverso tre diverse modalità:
• registrazione telematica tramite la procedura web RLI web presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia al percorso Servizi per – Registrare contratti di locazione o attraverso l’invio telematico di un file predisposto mediante il software RLI (quest’ultima modalità è obbligatoria per i possessori di almeno 10 immobili);
• registrazione tramite i servizi agili dell’Agenzia, che consiste nell’inoltro di e-mail o pec all’ufficio territoriale presso il quale è registrato il contratto allegando: la copia dell’accordo di rinegoziazione sottoscritto; il modello RLI compilato e sottoscritto; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere in possesso dell’atto in originale e della conformità a questo della copia e delle immagini inviate, manifestando contestualmente l’impegno a depositare l’originale alla conclusione del periodo emergenziale; la copia del documento di identità; il modello di versamento dei tributi autoliquidati, se dovuti;
• registrazione presso gli sportelli degli uffici territoriali dell’Agenzia.
Soggetti beneficiari del contributo sono sia i locatori persone fisiche non titolari di partita Iva, sia i locatori, persone fisiche o soggetti diversi, titolari di partita Iva.
Istanza di richiesta
La richiesta prevede la presentazione di una specifica istanza, anche ricorrendo a un intermediario abilitato alla presentazione delle dichiarazioni e in possesso di delega al cassetto fiscale del richiedente, da inoltrare in modalità telematica all’Agenzia a partire dal 6 luglio 2021 fino al 6 settembre 2021. In caso di errori è possibile presentare nello stesso periodo un’istanza sostitutiva.
Il sistema svolge una prima verifica sui dati presentati e in caso di esito positivo rilascia una ricevuta che attesta la presa in carico dell’istanza stessa. Successivamente al 31 dicembre 2021, l’Agenzia effettuerà una seconda elaborazione di queste istanze rimodulando l’importo del contributo spettante in considerazione della situazione aggiornata.
Fonti: • Art. 9 quater decreto legge 137/2020 convertito con modificazioni dalla legge 176/2020; • L’Agenzia informa, Il contributo a fondo perduto per la riduzione degli affitti, luglio 2021