Dal 1° luglio 2021, alle operazioni di e-commerce indiretto in ambito transfrontaliero, realizzate anche mediante l’intervento di interfacce elettroniche, si applicheranno le nuove regole IVA contenute nel D.Lgs. n. 83/2021. Nello specifico, tale decreto ha recepito le modifiche previste dalla direttiva UE sulle vendite a distanza, introducendo un’unica soglia annua di 10.000 euro per l’imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni. L’obiettivo è semplificare e armonizzare le regole in materia di Iva per il commercio elettronico e per le operazioni transfrontaliere e ottimizzare le procedure di riscossione dell’imposta.
Definizione di vendite a distanza nel decreto
Il decreto legislativo del 25 maggio 2021 definisce le vendite a distanza intracomunitarie di beni come cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore verso consumatori finali, soggetti nei confronti dei quali sono effettuate cessioni non imponibili e soggetti passivi o non che non applicano l’Iva sugli acquisti intracomunitari a partire da uno stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto.
Le novità introdotte
Rispetto alla previgente disciplina, le novità introdotte sono le seguenti:
• abolizione delle soglie attualmente in vigore per le vendite a distanza nei vari stati membri (comprese tra i 35.000 e i 100.000 euro) e la previsione di un’unica soglia valida per tutti, pari a 10.000 euro, al di sopra del quale l’operazione si considera rilevante ai fini Iva nello stato di destinazione dei beni;
• estensione del regime speciale MOSS alle vendite a distanza di beni e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali (tale regime prende il nome di OSS);
• introduzione di specifici obblighi per i soggetti che facilitano, mediante un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi.
Novità di particolare rilievo è la nuova soglia unica di 10.000 euro per la tassazione all’origine, limite che si applicherà a tutti i paesi UE, superando il meccanismo delle diverse soglie fissate dai singoli stati. Nello specifico, il d.lgs. n.83/2021 prevede che fino alla soglia minima annua di 10.000 euro l’Iva viene applicata nel paese del cedente, salvo opzione per l’imponibilità nello Stato membro di destinazione. Superata tale soglia si applicherà l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destinazione dei beni.
In base alle nuove disposizioni, al fine di semplificare gli obblighi Iva dei soggetti passivi impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali, viene esteso il regime MOSS e sono introdotti due nuovi regimi semplificati:
• il regime OSS (One Stop Shop) per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno stato membro e destinati a consumatori finali di altro stato membro dell’UE e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettati all’Iva nello stato membro di consumo;
• il regime IOSS (Import One Stop Shop) per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.
Ulteriore novità è quella prevista dal nuovo articolo 14 bis della direttiva CE 112/2006 secondo cui se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto tali beni.
In conclusione il d.lgs. n. 83/2021 prevede una pluralità di agevolazioni per tutte le imprese che operano sui canali di vendita a distanza in ambito europeo. Semplificazioni e trattamento Iva di maggior convenienza rendono più agevole l’apertura al commercio estero.
Fonti
Direttiva UE 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 Direttiva UE 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83