Dal 15 ottobre scattano le nuove regole e linee guida contenute nel DPCM del 12 ottobre 2021 in merito all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid da parte del personale delle pubbliche amministrazioni e aziende. In particolare, le nuove linee guida indicano obblighi e limiti applicabili al datore di lavoro per “assicurare un’efficace ed efficiente” verifica del Green Pass nei luoghi di lavoro.
Vediamo nel dettaglio quali regole sono applicabili.
Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori?
Le linee guida lasciano libero il datore di lavoro di stabilire le modalità attuative dei controlli green pass più adeguate alla sua organizzazione, nel rispetto comunque delle normative sulla privacy e degli obblighi normativi. Quindi, i datori di lavoro provvedono a definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche giornaliere, anche a campione, prevedendo, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Il soggetto preposto alla verifica è il datore di lavoro che può, comunque, con un atto formale di nomina, delegare le funzioni di accertamento a uno o più soggetti incaricati.
È importante utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. A tal fine, per “assicurare un’efficace ed efficiente” verifica del Green Pass, sia nel pubblico che nel privato, il Ministero della Salute renderà, a breve, disponibili ai datori di lavoro “specifiche funzionalità” con licenza open source”, che potranno essere integrate “nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze”, in modo che i controlli quotidiani siano automatizzati per evitare ritardi e code all’ingresso dei luoghi di lavoro. Nell’attesa del rilascio, l’app Verifica C19 resta l’unico strumento attivo.
Tra i sistemi di verifica elencati nel DPCM quello destinato ai datori di lavoro privati sarà basato sulla tessera sanitaria (TS) e sulla piattaforma nazionale Dgc. I delegati al controllo potranno inserire nel portale INPS, anche massivamente, i codici fiscali da esaminare e sarà poi l’INPS a inoltrare le richieste alla piattaforma. Le verifiche potranno essere, in quest’ultima ipotesi, effettuate in “anticipo” rispetto dell’effettivo accesso sul luogo di lavoro. Un’ulteriore possibilità di verifica automatizzata, aperta a datori di lavoro pubblici e privati, è quella del software integrato nei tornelli.
Limiti e obblighi del datore di lavoro
I controlli del datore di lavoro, affinché i propri dipendenti giungano ai tornelli o all’ingresso degli uffici muniti di Green Pass, possono avvenire anche in anticipo, ma comunque non prima di 48 ore. Tale limite risponde “a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all’erogazione di servizi essenziali”.
Tra gli altri adempimenti previsti, il rappresentante dell’impresa deve predisporre, inoltre, un modello di comunicazione da inviare, eventualmente, al Prefetto per segnalare eventuali illeciti riscontrati nel corso delle verifiche.
Le aziende, anche al fine scongiurare potenziali assembramenti nell’ambito dei controlli, dovranno provvedere ad ampliare le fasce orarie di ingresso e di uscita del personale alle proprie dipendenze. Sarà quindi consentito il raggiungimento delle sedi di lavoro e l’inizio dell’attività lavorativa in un arco temporale più ampio.
Il personale preposto al controllo dovrà vietare, al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo, l’accesso alla struttura invitandolo ad allontanarsi.
È consentito effettuare verifiche a campione in misura “non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa”.
Chi è soggetto all’obbligo green pass?
La normativa precisa che sono soggetti all’obbligo di green pass anche “i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o ristorazione, il personale delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accede alle infrastrutture, gli addetti alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di caffè e merendine, quelli chiamati anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti, i collaboratori, nonché chi frequenta corsi di formazione, i corrieri che recapitano posta, destinata ai dipendenti che dovessero riceverla in ufficio (anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass se accedono alla struttura)”.
Devono avere il green pass anche i lavoratori «somministrati», ovvero coloro che sono distaccati all’interno di un’impresa da un’agenzia privata per il lavoro. I controlli devono essere effettuati sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.
Soggetti in attesa di rilascio del green pass
Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
Come possono i soggetti esentati dalla vaccinazione per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
Quali provvedimenti e sanzioni rischia chi tenta l’accesso al luogo di lavoro pur essendo sprovvisto di green pass?
Dal 15 ottobre, coloro che saranno ancora sprovvisti di pass, non potendo accedere al luogo di lavoro, verranno considerati assenti ingiustificati con conseguente sospensione dello stipendio. Non sono previste sanzioni disciplinari per chi dichiara di non avere il pass mentre per coloro che tenteranno di accedere senza certificazione saranno applicabili sia eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai contratti collettivi di settore sia una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Per le giornate di assenza ingiustificata dovute alla mancata presentazione del Green pass, “al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata”. Inoltre, “i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio”. I datori di lavoro che non attueranno adeguati protocolli di verifica del possesso del green pass, rischiano, invece, una sanzione da 400 ai 1.000 euro.
Fonte: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_12_ottobre.pdf https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9707561