In vista della prossima scadenza per il versamento del saldo IMU 2021, troverete di seguito una breve guida all’applicazione dell’Imposta Municipale Unica.
Cosa è l’Imposta Municipale Unica
Ai sensi dell’art. 1, co. 739 – 783, della L. 160/2019, l’Imposta Municipale Unica “IMU” è un’imposta che devono pagare i possessori di immobili, siti sul territorio di Comuni italiani, ad eccezione dell’abitazione principale diversa da A/1, A/8 e A/9.
Chi paga l’IMU
– Il proprietario;
– il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie e non il “nudo” proprietario;
– il locatario degli immobili detenuti in leasing;
– Il concessionario di aree demaniali;
– il genitore assegnatario dell’ex casa familiare disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su quali immobili si paga
– Fabbricati diversi dall’abitazione principale;
– Aree edificabili;
– Terreni agricoli.
Da notare che sono esenti dall’IMU i terreni agricoli dei comuni ubicati ad un’altitudine superiore a 600 metri (quindi da 601 metri in poi), individuati sulla base dell'”Elenco comuni italiani” pubblicato sul sito dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)” si veda il seguente link https://www.amministrazionicomunali.it/docs/pdf/Circolare_MEF_9_1993.pdf)
Su quale base imponibile si calcola l’IMU
– Per i fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, la base imponibile per la determinazione dell’IMU si determina rivalutando del 5% la rendita risultante in Catasto e moltiplicando il risultato ad un relativo coefficiente moltiplicatore;
– Per le aree edificabili la base imponibile IMU è costituita dal “valore venale in comune commercio”;
– Per i terreni agricoli la base imponibile IMU è pari al prodotto del reddito dominicale risultante in Catasto rivalutato del 25%, per il coefficiente moltiplicatore 135.
Riduzione della base imponibile
La normativa IMU prevede una riduzione del 50% della base imponibile per:
– i fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex art. 10 del DLgs. 42/2004;
– i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
– per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni.
– sull’unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dei soggetti residenti all’estero che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
Quali aliquote si applicano
L’art. 1, co. 748 – 757, della L. 160/2019 stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.
A tal fine, il comune determina le aliquote dell’IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:
– approvata entro il termine per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento;
– pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.
In che proporzione si paga
L’imposta è dovuta in proporzione a:
– quota di possesso degli immobili;
– mesi dell’anno durante il quale si è protratto il possesso.
Quando si versa
Il versamento IMU è previsto in due rate:
– il 16 giugno si versa l’imposta dovuta per il primo semestre calcolata applicando l’aliquota e la detrazione prevista per i 12 mesi precedenti;
– il 16 dicembre si versa il saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.
Tuttavia, il contribuente può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione (circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF).
Ai sensi dell’art. 13, co. 1, del DLgs. 471/97, a prescindere dal ravvedimento operoso, l’omesso/tardivo versamento è punito:
– nella misura del 15% ridotto a 1/15 per giorno di ritardo, se questo non supera i 14 giorni;
– nella misura del 15%, se il ritardo è compreso tra i 15 e i 90 giorni;
– nella misura del 30%, se il ritardo è superiore a novanta giorni (art. 1, co. 774, della L.160/2019).
A seguito delle modifiche apportate dal DL 124/2019 convertito, il ravvedimento, per qualsiasi tributo e per ogni violazione eccetto l’omissione dichiarativa, può avvenire senza limiti temporali, entro il termine di decadenza dal potere di accertamento.
Come si versa
I versamenti IMU possono essere effettuati tramite:
– modello F24 con utilizzo degli appositi codici tributo;
– bollettino postale;
– piattaforma di cui all’art. 5 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA).
Dichiarazione IMU
La Dichiarazione IMU deve essere presentata, con effetto anche per gli anni successivi, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Un apposito DM individuerà i casi in cui la dichiarazione deve essere presentata. Fintanto che il nuovo modello non sarà approvato, può essere utilizzato quello contenuto nel DM 30.10.2012.