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COMPOSIZIONE NEGOZIATA: UN NUOVO STRUMENTO PER FRONTEGGIARE LA CRISI D’IMPRESA

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 21 ottobre 2021 n. 147, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 24 agosto 2021 n.118, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale. Molte le novità introdotte: l’ennesimo rinvio per l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, posticipato al 16 maggio del 2022, il termine originariamente previsto al 15 agosto 2020 era stato già differito al 1° settembre 2021; prorogata anche l’entrata in vigore delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi al 31 dicembre 2023 e il termine per la nomina obbligatoria per superamento dei limiti degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle cooperative che slitta all’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022. L’impatto maggiore si avrà però con l’introduzione di una nuova possibilità concessa per l’imprenditore che volesse tentare di superare la crisi della propria impresa.

 

La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

Infatti, si prevede che l’imprenditore commerciale o agricolo, che si trovi in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, possa richiedere, al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale è situata la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto che abbia il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati per consentire il superamento della crisi in fieri anche ricorrendo al trasferimento del complesso aziendale o di suoi rami.

La nuova figura dell’esperto deve essere scelto tra coloro che sono inseriti in un elenco tenuto dalla CCIAA, che risultino iscritti da 5 anni nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o degli avvocati e che abbiano una documentata esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa o che risultino iscritti da 5 anni nell’albo dei consulenti del lavoro e che documentano di aver concorso in almeno tre casi alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti ai piani attestati o di aver concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono essere inseriti nell’elenco anche coloro che, pur non essendo iscritti in albi professionali, documentano di aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati e nei confronti dei quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

 

Come presentare l’istanza

L’istanza per la nomina dell’esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica nazionale, che dovrebbe essere disponibile in tempi compatibili con l’avvio della nuova soluzione negoziale prevista per il 15 novembre 2021, mediante la compilazione di un modello con le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto nominato. Sarà accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese e renderà disponibile: una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, con le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento; un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti incaricati, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata.
L’imprenditore all’atto della presentazione dell’istanza inserirà:

1. i bilanci degli ultimi 3 esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi d’imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell’istanza;

2. una relazione chiara e sintetica sull’attività effettivamente esercitata con l’evidenza di un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che si intendono adottare;

3. l’elenco dei creditori con la specificazione dei crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;

4. l’indicazione dell’eventuale pendenza nei suoi confronti di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;

5. il certificato unico dei debiti tributari;

6. la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione;

7. il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi;

8. un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto la presentazione dell’istanza stessa.

L’esperto, attestata la propria indipendenza e il possesso delle competenze necessarie, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina ne comunica l’accettazione e convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, e una volta accertata, incontra le altre parti interessate al processo di risanamento per delineare le strategie di intervento. Nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa e in quest’ultimo caso informa preventivamente l’esperto che se ritiene che l’atto possa arrecare un pregiudizio ai creditori lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo se presente. L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata. Se, nella relazione finale che inserisce in piattaforma e comunica all’imprenditore, l’esperto dichiara che le trattative pur condotte con correttezza e buona fede non hanno avuto esito positivo l’imprenditore potrà presentare una proposta di concordato per la cessione di beni unitamente al relativo piano di liquidazione.