Il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre, ha definito le regole per l’avvio dell’assegno unico universale.
L’assegno unico universale è un nuovo strumento di sostegno economico alle famiglie, attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni al ricorrere di determinate condizioni (senza limiti di età per i figli disabili). L’importo spettante varia in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall’ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico.
Destinatari
L’accesso alla misura è assicurato a tutti i nuclei familiari:
- per ogni figlio minorenne a carico, e per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale;
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio con disabilità, senza limiti di età.
Requisiti
L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- essere residente e domiciliato in Italia;
- essere o essere stato residente in Italia, per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere assoggettato al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia.
Entità dell’assegno
L’importo mensile base, definito dalla tabella allegata al d.lgs. n. 230/2021, è pari a 175 euro, per ciascun figlio minore, che spettano in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino a 50 euro per i nuclei familiari con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Nel caso di figli maggiorenni fino al compimento del 21° anno di età l’importo base è pari a 85 euro mensile per i nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e scende fino a 25 mensili per i nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a 40.000 euro.
Sono previste maggiorazioni degli importi nei seguenti casi:
- figli successivi al secondo (da 85 a 15 euro in base all’ISEE);
- figli con disabilità minorenni (105 a 85 euro sulla base delle condizioni di disabilità);
- figli con disabilità maggiorenni fino a 21 anni (80 euro);
- figli con disabilità con età pari o superiore a 21 anni (da 85 a 25 euro a in base all’ISEE);
- madri di età inferiore a 21 anni (20 euro);
- genitori entrambi titolari di reddito da lavoro (da 30 euro, si riduce progressivamente in base all’ISEE);
- nuclei familiari con quattro o più figli (100 euro).
L’Inps, al seguente link (SimulaImportoRata (inps.it)), ha messo a disposizione degli utenti un simulatore degli importi mensile spettanti in relazione ad ISEE, figli a carico e composizione del nucleo famiglia.
Presentazione della domanda
È possibile richiedere l’assegno unico dal 1° gennaio 2022. Non vi è alcuna scadenza da rispettare, ma i tempi di presentazione influenzeranno i tempi del pagamento dell’assegno spettante. Nello specifico:
- per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;
- per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
La domanda per l’assegno unico può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La domanda dovrà essere presentata una sola volta l’anno per ogni anno ed avrà validità dal 1° marzo al mese di febbraio dell’anno successivo.
Tre sono i canali messi a disposizione per fare domanda:
- sito Inps, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una carta nazionale dei servizi (CNS);
- contact center integrato, contattando il numero verde 803.164 o il numero 06.164.164;
- istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Compatibilità ed incompatibilità con altri sostegni
Con l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dal nuovo assegno:
- il premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani);
- l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- l’assegno di natalità (cd. bonus bebè);
- le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
L’assegno unico risulta compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Inoltre, è compatibile con il reddito di cittadinanza.
Fonti:
-
Legge n. 46/2021
-
D.Lgs. n. 230/2021;
-
Messaggio INPS n. 4748 del 31/12/2021.