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DECRETO SOSTEGNI TER, NUOVI AIUTI AI SETTORI PIU’ COLPITI DALLA PANDEMIA

Il Decreto Sostegni Ter (D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 ), recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” interviene, con la medesima ratio dei suoi predecessori, a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati.

Tra le misure previste, con l’art. 2 viene istituito un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti di seguito elencati, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati;

47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

47.43 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati integralmente;

47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati Integralmente;

47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati;

47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati;

47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;

47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;

47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;

47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati;

47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati;

47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi;

47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature;

47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti;

47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati.

I requisiti necessari per ottenere il contributo

Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese devono congiuntamente:

  • presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro,
  • aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021.

Inoltre, alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle Imprese;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L’importo del contributo

È determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019. La percentuale viene determinata come segue:

  • 60% per imprese con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 Euro,
  • 50%per  imprese con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 compresi tra 400.000 e 1 milione di Euro,
  • 40% per imprese con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 compresi tra 1 e 2 milioni di Euro.

Nella circostanza in cui il fondo risulti incapiente al soddisfacimento di tutte le istanze ammissibili, il Mise procederà alla riduzione del contributo in modo proporzionale (sempre tenendo conto delle fasce di ricavi di cui sopra), sulla base della disponibilità di risorse finanziarie e del numero di istanze ammissibili pervenute.

Come richiedere il contributo

Viene anticipato che la forma sarà quella dell’accesso su richiesta. Va presentata un’istanza in via telematica al MISE, manifestando la sussistenza di tutti i requisiti sopra esposti attraverso apposite dichiarazioni sostitutive. Tuttavia, i termini e le modalità vere e proprie verranno definite con provvedimento attuativo del Mise di prossima emanazione.
Inoltre, si disapplicano le disposizioni di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, pertanto la corresponsione del contributo non è subordinata alla previa verifica della fedeltà fiscale né della regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.