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BILANCIO DI ESERCIZIO 2021. NOVITA’ E CONFERME

I bilanci che le imprese hanno predisposto per il 2020 hanno risentito enormemente di tutte quelle norme di natura emergenziale volute dal governo per sostenere il sistema produttivo in un contesto di natura straordinaria.

Oggi, con la crisi pandemica in regressione, o almeno è questa la percezione, le imprese si apprestano a chiudere i bilanci dell’esercizio 2021 potendo disporre spesso degli stessi strumenti, anche se in alcuni casi con portata innovativa limitata

 

Convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio

Torna ad essere pienamente vigente l’art. 2364 del codice civile che fissa in centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale il termine per la convocazione delle assemblee per l’approvazione del bilancio di esercizio. Il maggior termine di centottanta giorni, che negli ultimi due anni aveva rappresentato l’ordinarietà, è limitato alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato o laddove ricorrano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Tuttavia queste assemblee potranno continuare a svolgersi in modalità a distanza, il decreto Milleproroghe ha infatti esteso questa possibilità fino al 31 luglio 2022.

 

Sospensione della quota di ammortamento

Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 cd. Milleproroghe convertito nella legge 25 febbraio 2022, n.15 ha confermato anche la sospensione della quota di ammortamento maturata nell’esercizio 2021 per tutte le imprese che adottano i principi contabili nazionali, ponendo rimedio alla confusione emersa in seguito alla legge di Bilancio 2022 che all’articolo 1 comma 711 prevedeva la facoltà di sospensione per le sole imprese che nel 2020 non avessero effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Sono confermati anche gli adempimenti posti a carico di chi ne usufruisce:

  • la costituzione di una riserva indisponibile;
  • l’indicazione degli effetti in nota integrativa.

Una quota di utili, corrispondente a quella dell’ammortamento sospeso, deve essere accantonata a riserva indisponibile e nel caso fossero di importo inferiore, la riserva dovrà essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o in mancanza accantonando gli utili degli esercizi successivi. In Nota integrativa saranno evidenziati le ragioni della deroga e l’impatto sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Permane la facoltà di dedurre fiscalmente dal reddito d’impresa la quota di ammortamento sospesa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102 bis e 103 del TUIR e ai fini IRAP.

 

Rivalutazione marchi commerciali e avviamento

La legge di Bilancio 2022 ha modificato l’art. 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 prevedendo l’estensione ad almeno 50 anni del periodo in cui è possibile dedurre fiscalmente il maggior valore attribuito ai sensi della Legge di rivalutazione 2020 ai marchi e all’avviamento. Le modifiche hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello rispetto al quale sono eseguiti la rivalutazione e il riallineamento. La norma offre la facoltà di dedurre fiscalmente il maggior valore in almeno 18 anni prevedendo in questo caso il versamento di un’imposta sostitutiva integrativa e consente a coloro che hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive dovute ai sensi del comma 6 dell’articolo 110 del decreto 104/2020 di revocare la disciplina fiscale, anche solo parzialmente; tale revoca costituisce titolo per il rimborso o la compensazione dell’imposta sostitutiva già versata.

È bene ricordare che le attività immateriali interessate sono quelle esistenti al 31 dicembre 2019, rivalutate nel 2020 che possono determinare orientamenti differenti nel bilancio 2021 a seconda dell’opzione scelta.

Infatti, in caso di estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale si determina il sorgere di differenze temporanee deducibili tra i valori contabili delle immobilizzazioni immateriali e i valori riconosciuti fiscalmente che si generano nel corso della durata della vita utile, che determinano la necessità di rilevare imposte differite attive per rispettare il postulato della prudenza.

Se la società decide di optare per la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale verrà rilevato un debito per imposta sostitutiva integrativa dovuta con contropartita Patrimonio Netto. Nel caso di riallineamento dell’avviamento, l’ammontare del debito per imposta sostitutiva integrativa è rilevato ad incremento della voce Attività per imposta sostitutiva da riallineamento e sarà contabilizzata la quota di costo dell’imposta sostitutiva di competenza dell’esercizio.

Se invece l’opzione ricade sulla facoltà di revocare la scelta di affrancamento fiscale ai sensi della Legge di rivalutazione 2020 sarà necessario iscrivere: un fondo per imposte differite per la differenza tra il valore contabile dell’attività immateriale e quello riconosciuto fiscalmente con contropartita Patrimonio Netto, mentre la riduzione del fondo in parola per l’ammortamento del bene sarà rilevata nel Conto Economico; un credito tributario per il diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio Netto.

Nel caso la revoca riguardi l’affrancamento fiscale dell’avviamento non si iscriveranno imposte differite passive e sarà rilevato il credito tributario a fronte del diritto di rimborso per l’imposta sostitutiva già versata in contropartita alla voce Attività per imposta sostitutiva da riallineamento.

Se infine si opta per revocare l’affrancamento della riserva in sospensione d’imposta iscritta in contropartita al maggior valore rivalutato, si contabilizzerà un credito tributario a fronte del diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio Netto.

Sarà necessario fornire adeguata informativa in Nota Integrativa circa la scelta effettuata e gli effetti prodotti in bilancio.

 

La sterilizzazione delle perdite

Il decreto Milleproroghe convertito in legge, proroga i termini fissati dall’articolo 6 del decreto Liquidità in tema di sterilizzazione delle perdite, in particolare sono interessate quelle “emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021”; il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo e “l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate”; fermo restando l’obbligo degli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea in caso di perdite che riducano il capitale sociale al di sotto del minimo legale, questa ha il limite del quinto esercizio successivo per ripristinare il valore minimo di legge; le perdite devono essere distintamente indicate in nota integrativa “con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio”.

 

Fonti:
  • OIC, Bozza documento interpretativo 10;
  • Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 cd. Milleproroghe convertito nella legge 25 febbraio 2022, n.15;
  • Legge 30 dicembre 2021, n. 234