I cosiddetti Non Fungible Token – NFT rientrano nel più ampio concetto di cripto-attività, una rappresentazione di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o altra tecnologia analoga.
La definizione di tecnologie basate su registri distribuiti, anche nota come Distributed Ledger Technology, è contenuta nel decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (decreto Semplificazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che all’art. 8 ter parla di: «tecnologie e protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili».
Talora, nell’ambito delle DLT sono comprese le blockchain, che in realtà ne rappresentano una species, in proposito la Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain. Creare fiducia attraverso la disintermediazione (2017/2772 (RSP)) specifica che: «la blockchain è solo uno dei vari tipi di DLT; […] alcune soluzioni DLT memorizzano tutte le singole transazioni in blocchi collegati tra di loro in ordine cronologico per creare una catena che garantisce la sicurezza e l’integrità dei dati».
Attraverso questa tecnologia è possibile creare i token che possono assumere diverse connotazioni: i Security token, che sono asset finanziari equivalenti ad azioni e obbligazioni rappresentativi di diritti economici legati all’andamento dell’iniziativa imprenditoriale (esempio il diritto di partecipare alla distribuzione dei futuri dividendi) e di diritti amministrativi (esempio diritti di voto su materie definite); gli NFT, ossia certificati di proprietà su opere digitali; i Token DeFi, che rappresentano applicazioni finanziarie decentrate eseguibili su blockchain e che riproducono concetti tradizionalmente legati al settore bancario e della intermediazione finanziaria tradizionale; infine i Token di governance, che sono impiegati nell’ambito della finanza decentralizzata e progettati per conferire ai loro titolari determinati poteri decisionali su un protocollo o un’app.
L’emissione dei token avviene per il tramite di organizzazioni autonome e decentralizzate governate da smart contract che, secondo la definizione fornita ancora una volta dal decreto Semplificazioni, rappresenta un «programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate»; quindi sono in grado di funzionare senza l’intervento e il controllo di un’autorità centrale, ma grazie a incentivi e meccanismi economici atti a soddisfare gli interessi dei partecipanti.
Alcune statistiche sugli NFT
Secondo il Financial Times il mercato NFT attualmente vale oltre 40 miliardi di dollari, con quotazioni che continuano a salire.
Un’analisi del mercato degli NFT individua in OpenSea il più grande mercato peer-to-peer per NFT, con un volume totale di scambi di circa 6,5 miliardi di dollari.
Secondo una ricerca del Morning Consult, i millennial sono la fascia demografica che ha maggiori probabilità di essere coinvolti dagli NFT. Lo studio ha anche dimostrato che la crescita degli NFT è legata indissolubilmente alla passione per il collezionismo.
Un’indagine statistica basata sulla ricerca di parole nel motore Google ha evidenziato che la Cina è il Paese, che ha mostrato il maggior interesse sull’argomento.
Secondo il Financial Times la maggioranza dei nuovi collezionisti di NFT deve ancora recuperare il costo del proprio investimento, anche perché non ne ha ancora chiara la modalità di utilizzo. Questa incertezza è il motivo per cui un gran numero di acquirenti sceglie di acquistare prodotti da collezione con cui presenta un forte legame personale.
Un’altra ricerca del Financial Times in collaborazione con Chainalysis, ha evidenziato che circa il 9% dei possessori di NFT detiene l’80% del valore globale di mercato.
Casistiche di applicazione degli NFT in Italia
Il marchio di automobili Alfa Romeo ha presentato il modello Tonale, il primo veicolo proposto al mercato automobilistico dotato di certificato digitale NFT, basato su una tecnologia blockchain, che racchiude l’intero ciclo di vita dell’auto in modo non replicabile, segreto e non falsificabile. Tale certificato potrà garantire la corretta manutenzione dell’auto e influire positivamente sul valore residuo della vettura in caso di rivendita.
Il caso della rivista Diellepì Magazine NFT dello Studio Deotto Lovecchio & Partners è particolarmente rappresentativo dello stretto legame tra il collezionismo e i Non Fungible Token. Nel marzo 2022 esce il primo numero della rivista in 77 NFT per ciascun mese per 12 uscite all’anno. Alcuni di questi certificati digitali, precisamente 20 NFT, saranno destinati ai primi venti partner dello Studio che, infatti, riceveranno gratuitamente la collezione annuale. Ogni NFT sarà acquistabile sulla piattaforma OpenSea al prezzo di 0,080 Ether (oggi circa € 250). Acquistando l’NFT e collegando il relativo wallet, si sblocca la lettura del Magazine, che contiene uno o più approfondimenti su tematiche professionali nell’ambito della disciplina tributaria, in formato pdf. I possessori dell’NFT di marzo avranno prelazione per l’NFT successivo e così via; è inoltro fissato un sistema premiale a chi collezionerà consecutivamente quattro, otto o tutti e dodici i numeri annuali: in quest’ultimo caso si avrà diritto anche alla prelazione e ad uno sconto vantaggioso sull’acquisto del libro Le parole (non solo) del fisco di Dario Deotto, anch’esso un progetto NFT previsto in 99 esemplari ognuno con dei contenuti diversi.
Sempre su OpenSea nel 2021, il cantante Marco Castoldi, in arte Morgan, ha messo all’asta il suo brano Premessa della premessa in formato NFT che è stato aggiudicato per 10 Ethereum, allora pari a oltre 21 mila dollari. La particolarità di questa transazione, che dà diritto a un incontro personale con Morgan e alla stampa originale autografata del testo della canzone, è che il token garantisce sì la titolarità esclusiva della canzone, ma i diritti musicali restano in capo al cantante.
È chiaro allora che chi acquista un NFT ha la titolarità esclusiva del certificato digitale che lo stesso rappresenta e che consente di conservare e dimostrare la proprietà della copia digitale acquistata e quindi sarà possibile vendere indefiniti NFT a una pluralità di soggetti che saranno proprietari di quella singola copia acquistata, fermo restando che l’originale resterà di esclusiva proprietà dell’autore.
Queste caratteristiche consentono di affermare che gli NFT rappresentano il futuro della tutela del diritto d’autore e lo testimonia il fatto che gli stessi enti di gestione di questi diritti li stanno utilizzando ampiamente: si pensi alla collaborazione della SIAE con Algorand per l’adozione di una piattaforma open basata su tecnologia blockchain per gestire in maniera trasparente ed efficiente by design i diritti degli autori e che ha portato in questi giorni alla creazione di oltre 4 milioni di NFT che rappresentano digitalmente i diritti degli oltre 95.000 autori associati alla SIAE.
Aspetti giuridici, contabili e fiscali
Come spesso accade con le innovazioni di qualsiasi natura, il diritto non riesce a stare al passo e a dare tipizzazioni giuridiche e normative certe e definite. Gli NFT non sfuggono a questa regola e infatti sono privi di uno specifico inquadramento giuridico; tuttavia, la loro caratteristica di certificazione del diritto su un bene richiama l’articolo 1996 del codice civile rubricato Titoli rappresentativi, cioè quei titoli che: «attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo». Il termine merce del richiamato articolo è da intendersi come riferibile a qualsiasi bene economico oggetto di scambio e di conseguenza anche alle opere digitali certificate dal token.
L’assimilazione ai beni economici determina che contabilmente la cessione di un NFT possa essere inquadrata come cessione di beni, generalmente immateriali, poiché rileva non la cessione del titolo come valore mobiliare, ma in quanto rappresentativo del bene sottostante.
Il fatto stesso che siano oggetto di scambio comporta che siano generalmente assoggettati a IVA, e poiché l’oggetto della transazione è un bene digitale e il processo di acquisto è svolto interamente online senza che sia necessaria la consegna o comunque la spedizione del prodotto, ai fini della territorialità dell’operazione si applica la disciplina del commercio elettronico con particolare riferimento all’art. 7 octies DPR 633/1972 secondo il quale:
• le cessioni a clienti che hanno la residenza in Italia sono assoggettate ad aliquota ordinaria;
• quelle a clienti privati UE sono soggette a IVA in Italia fino al limite di € 10.000, al superamento di tale soglia è applicata quella dello Stato di destinazione, con la possibilità per il cedente di aprire la partita IVA o nominare un rappresentante fiscale in ogni Stato in cui effettua le vendite o, in alternativa, di aderire al regime OSS che consente di applicare l’imposta dell’altro Stato senza aprire una posizione IVA;
• le cessioni ai soggetti passivi UE, iscritti al Vies, sono soggette a inversione contabile;
• le cessioni ai clienti extra UE sono fuori campo IVA.
Questi scambi non sono, ovviamente, assoggettati solo ad imposizione indiretta dal momento che normalmente generano flussi reddituali assoggettabili ad imposta diretta. Anche le eventuali plusvalenze che dovessero realizzarsi sono tassabili, rientrando infatti nella casistica dei redditi diversi ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. c-quinquies del TUIR.
Questi ricavi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza, ex articolo 109 TUIR, che nel caso degli NFT coincide con il momento in cui la proprietà degli stessi è trasferita utilizzando la blockchain.
Fonti: • Agenda Digitale, La guida. NFT, tutte le norme da seguire tra copyright e tasse; • Memento più, M. Maraglino Misciagna, Token: facciamo chiarezza tra lettura normativa e precisazioni del Fisco; • Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; • Consob, Rapporto finale, Le offerte iniziale e gli scambi di cripto-attività; • Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione (2017/2772(RSP)); • Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 14/2018; • www.alfaromeo.it; • Norme&Tributi Plus Diritto, G. Bonomo, Gli NFT, nuova frontiera dei diritti di proprietà intellettuale; • Italia Oggi, S. Verna, Criptoarte & co. fonti di profitto • Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, Cessioni di NFT: ai fini IVA e-commerce diretto