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LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le spese di rappresentanza sono tutte quelle spese che imprese, lavoratori autonomi e professionisti sostengono con la finalità di accrescere il prestigio e l’immagine delle loro attività e quindi, indirettamente, creare una mera aspettativa di maggiori vendite, essendo tali spese volte a potenziare le possibilità di sviluppo dell’azienda stessa.

Ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUIR tali spese sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza, tenendo conto della natura e della destinazione delle spese stesse. Il Decreto del 19/11/2008 del Ministro dell’economia e delle finanze, cui fa riferimento l’articolo 108 del Tuir, definisce spese di rappresentanza inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi:

  • a titolo gratuito;
  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Il suddetto decreto ministeriale, articolo 1 comma 1, elenca le principali spese qualificabili come spese di rappresentanza, nel dettaglio:

  • le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
  • le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
  • le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
  • le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
  • ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma.

La deducibilità delle spese di rappresentanza è commisurata all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le stesse sono sostenute, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Aliquota

Scaglioni di ricavi e proventi caratteristici (euro)

1,50%

Fino a 10.000.000

0,60%

Oltre 10.000.000 e fino a 50.000.000

0,40%

Oltre 50.000.000

Sono comunque deducibili per il loro intero ammontare le spese relative a beni distribuiti gratuitamente (omaggi) di valore unitario non superiore a 50 euro.

Per quanto concerne la deducibilità delle spese di vitto e alloggio, di norma limitata al 75% del relativo ammontare, il legislatore precisa che tale limitazione trova applicazione anche quando tali costi ricadono nell’alveo delle spese di rappresentanza. Dunque, le spese di vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza devono essere: in via preliminare, assoggettate al limite di deducibilità del 75% (art. 109 co. 5 del TUIR) e, in secondo luogo, sommate alle altre spese di rappresentanza.

Per quanto riguarda la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute da imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile.

Per gli esercenti arti e professioni, ai sensi dell’art. 54 co. 5 del TUIR, le spese di rappresentanza sono deducibili dal reddito professionale nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Anche in questo caso, le spese di vitto e alloggio, qualificabili come spese di rappresentanza, vengono assoggettate al limite di deducibilità del 75% e, in secondo luogo, sommate alle altre spese di rappresentanza sottoposte al limite dell’1% dei compensi.  Vi rientrano tra le spese di rappresentanza altresì quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di:

  • beni destinati ad essere ceduti gratuitamente (c.d. “omaggi”);
  • oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, ancorché utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione.

Ai fini Irap, distinguiamo differenti trattamenti a seconda che si tratti di società di capitali o altre imprese e professionisti.

Se le spese di rappresentanza sono sostenute da società di capitali o da soggetti IRPEF imprenditori che hanno optato per la determinazione della base imponibile in base al bilancio, gli oneri in esame sono deducibili per l’importo stanziato a conto economico a prescindere dai requisiti e dai limiti fissati dall’art. 108 co. 2 del TUIR e dal DM 19.11.2008. In ogni caso, la relativa deducibilità è subordinata alla loro inerenza al valore della produzione netta, secondo la nozione civilistica valida ai fini IRAP, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili.

Nel caso di altre imprese e professionisti, se le spese di rappresentanza sono sostenute da soggetti IRPEF che non hanno optato per la determinazione della base imponibile in base al bilancio (art. 5-bis del DLgs. 446/97) oppure che esercitano arti e professioni (art. 8 del DLgs. 446/97), si applica la disciplina prevista ai fini delle imposte dirette.

Ai fini Iva è indetraibile l’IVA assolta sulle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, salvo quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro (art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del DPR 633/72). Infine, l’IVA assolta sulle spese di viaggio, vitto e alloggio è detraibile se l’onere è sostenuto per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili nei quali siano esposti i beni e servizi dell’impresa o nel corso di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa (c.d. “spese di ospitalità”).