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AIUTI DI STATO: CONTABILIZZAZIONE E PUBBLICITA’

Per fronteggiare gli effetti negativi della pandemia sul sistema produttivo si è reso necessario il rilassamento del divieto di aiuti di Stato e si è avviata una stagione di interventi straordinari a sostegno dell’economia. Con la Comunicazione della Commissione Europea “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak – COM 2020/C 91 I/01“, in scadenza il 30 giugno 2022, gli Stati membri sono stati autorizzati a derogare alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.
Ora che le procedure per la richiesta e l’erogazione dei bonus da emergenza Covid-19 si sono pressoché concluse, è il momento di chiarire le regole relative alla contabilizzazione e alla pubblicità e dichiarazione ai fini della trasparenza.

 

Cosa sono, quando sono vietati, quali quelli concessi

Ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea si stabilisce che: «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». È fatto salvo quanto previsto per il regime de minimis ossia gli aiuti di piccola entità che non superano i massimali stabiliti e che pertanto sono esentati dall’obbligo di notifica alla Commissione Europea di cui all’art. 108, paragrafo 3 del TFUE, poiché si presume che queste agevolazioni non incidano in modo significativo sulla concorrenza sul mercato. Nello specifico, lo Stato e le varie Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese entro il limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti e autorizzati espressamente dalla Commissione Europea. L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro
Gli aiuti di Stato possono assumere varie forme: sovvenzioni dirette, tassi di interesse agevolati, garanzie su prestiti, agevolazioni fiscali, crediti d’imposta. È evidente, allora, l’importanza di avere contezza del quantum degli importi ricevuti a sostegno della propria attività. L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il “Registro nazionale degli aiuti di Stato” al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

 

Contabilizzazione

Generalmente i contributi sono contabilizzati in maniera differente a seconda della propria natura:

  • Contributi in conto impianti: finalizzati ad investimenti specifici in immobilizzazioni e commisurati al costo di queste. La contabilizzazione prevede due metodi alternativi. Nel metodo indiretto, i contributi vengono imputati tra “Altri ricavi e proventi” (voce A5 del CE) e vengono rinviati per competenza agli esercizi successivi per tutta la durata dell’ammortamento del bene a cui si riferiscono. Nel metodo diretto, invece, i contributi sono portati direttamente a riduzione del costo delle immobilizzazioni a cui si riferiscono e le quote di ammortamento si calcolano sul valore netto dell’immobilizzazione.
  • Contributi in conto capitale: erogati per favorire il generale potenziamento della struttura patrimoniale dell’impresa. La contabilizzazione avviene in due momenti: l’atto di delibera di concessione del contributo e l’atto della sua erogazione.
  • Contributi in conto esercizio: destinati ad integrare ricavi di un determinato esercizio, come nel caso dei ristori previsti per coprire le perdite di fatturato subite nella pandemia su cui è intervenuta la circolare 15/2020 dell’Agenzia delle Entrate: «in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi conseguente alla pandemia da Covid-19 […] il contributo sarà rilevato nella voce A5 del conto economico». Nella circolare viene inoltre precisato che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, e non assume rilevanza nella determinazione della base imponibile IRAP. Inoltre, i contributi in conto esercizio, per i soggetti in contabilità ordinaria, vanno imputati contabilmente per competenza, pertanto si rileva un duplice momento, rispettivamente l’accoglimento dell’istanza in cui matura il diritto all’erogazione e l’incasso del contributo.

 

Pubblicità

L’obbligo di pubblicizzare gli aiuti ricevuti riguarda società di capitali, società di persone, ditte individuali e società cooperative (legge 4 agosto 2017, n. 124 art. 1 commi 125 e seguenti). Non sono interessati tutte le agevolazioni ricevute, infatti restano esclusi:

  • le somme percepite dai soggetti a fronte di prestazioni di servizio o cessione di beni;
  • i vantaggi fiscali rivolti alla generalità delle imprese;
  • i contributi, le sovvenzioni o gli aiuti rilevanti, la cui somma complessiva percepita nell’anno non supera 10 mila euro;
  • i contributi, le sovvenzioni o gli aiuti che risultano pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per i quali sarà sufficiente una semplice menzione.

Per le società di capitali l’obbligo va assolto in nota integrativa, per gli altri anche con la pubblicazione sul proprio sito internet o, in mancanza di questo, sul sito dell’Associazione di categoria di appartenenza. Gli elementi da indicare sono: la denominazione e il codice fiscale del soggetto ricevente; la denominazione del soggetto erogante; la somma incassata o il valore del vantaggio fruito; la data di incasso e la causale.
L’inosservanza degli obblighi di cui sopra comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

 

Trasparenza

Per tutti gli operatori economici che hanno beneficiato di una delle misure di aiuto previste dal cosiddetto «regime ombrello» di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021, è obbligatoria l’autodichiarazione. La ratio di tale adempimento è assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche così come previsto dalle regole introdotte dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza, attestando, in questo modo, che l’importo complessivo dei sostegni ottenuti rientri nei massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea nel Temporary framework:

  • € 225.000 per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti;
  • € 270.000 per le imprese occupate nel settore della pesca;
  • € 1,8 milioni per le imprese degli altri settori.

Il modello è già disponibile e va trasmesso esclusivamente in modalità telematica tramite il servizio web delle Entrate. Nei cinque giorni successivi alla trasmissione, l’Agenzia rilascia una ricevuta, disponibile nell’area riservata del proprio sito, con cui informa il contribuente della presa in carico o dello scarto della dichiarazione, con l’indicazione delle relative motivazioni. A partire da quel momento, il contribuente ha ulteriori cinque giorni per emendare la dichiarazione e rinviarla.
L’autocertificazione degli aiuti di Stato può essere superata attraverso la compilazione alternativa del prospetto Aiuti di Stato del modello Redditi 2022, ai righi RS401 e RS402 del dichiarativo.

 

La scadenza

La scadenza per pubblicizzare i contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni è il 30 giugno dell’anno successivo a quello durante il quale si sono ottenuti i contributi. Tuttavia, una doppia proroga nella legge di conversione del decreto Milleproroghe 2022 ha spostato la decorrenza delle sanzioni:

  • al 1° luglio 2022 per la mancata pubblicazione degli aiuti pubblici, percepiti nel corso del 2021;
  • al 1° gennaio 2023 in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche percepite nel 2022.

 

Fonti: