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I CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI

Il decreto Aiuti ter entrato in vigore lo scorso 24 settembre ha potenziato le misure già in essere per sostenere le imprese nell’acquisto di energia elettrica e ne ha ampliato la platea dei beneficiari.

 

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della misura:

  • Le imprese a forte consumo di energia elettrica così come individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, che hanno subito sulla base della media del terzo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh della componente energia elettrica superiore al 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019. Ad esse è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche per la spesa per l’energia elettrica prodotta da queste imprese, cosiddette energivore, e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
  • Le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017. Ad esse è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

Particolarità per le imprese non energivore

Se il rifornimento di energia nel terzo trimestre 2022 e nei successivi mesi di ottobre e novembre avviene presso lo stesso venditore da cui ci si approvvigionava nel terzo trimestre del 2019, quest’ultimo, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il bonus, comunica al cliente, su sua richiesta, il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante per i mesi di ottobre e novembre. Il contenuto della comunicazione e le sanzioni per il fornitore inadempiente saranno definiti dall’Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti ter.

 

Caratteristiche del credito d’imposta

Il credito d’imposta energetico è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 marzo 2023, al riguardo si evidenzia che il decreto Aiuti ter interviene anche sulla disciplina dettata dal decreto Aiuti bis, spostando alla stessa data del 31 marzo 2023 il termine ultimo per l’utilizzo dei bonus spettanti per il terzo trimestre, termine originariamente fissato al 31 dicembre 2022. Inoltre, è stato introdotto un nuovo adempimento comunicativo per i beneficiari (compresi quelli relativi al terzo trimestre 2022), i quali, entro il 16 febbraio 2023, dovranno dichiarare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del bonus non ancora utilizzato, l’importo del credito maturato nel 2022. La stessa Agenzia, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto Aiuti ter, dovrà definire, con un apposito provvedimento, il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.

Al credito d’imposta energia elettrica non si applicano gli ordinari limiti annuali in materia di compensazione – 250 mila euro per i crediti inseriti nel quadro RU del modello Redditi e 2 milioni di euro per i crediti d’imposta e contributi compensabili; inoltre non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili.

Il credito può essere ceduto, soltanto per l’intero ammontare, ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni, purché effettuate a favore di operatori qualificati – banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a esercitare l’attività in Italia. I contratti conclusi in violazione di tali condizioni sono considerati nulli. In caso di cessione del credito, l’impresa beneficiaria deve richiedere, ai soggetti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti di accesso all’agevolazione, mentre l’acquirente deve utilizzare l’importo in compensazione entro la stessa data limite del 31 marzo 2023. In ogni caso, per le cessioni di crediti, restano applicabili le disposizioni sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti conferiti all’Agenzia delle entrate e la disciplina dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi che, tra l’altro, consente alla stessa Agenzia, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell’avvenuta cessione, di sospenderne gli effetti per un massimo di trenta giorni, laddove riscontri profili di rischio in merito alla sua regolarità.

 

Fonti: