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LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Il principio contabile OIC 13 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.  In base alla definizione fornita dall’OIC 13:

“le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società.”

 

Classificazione civilistica e trattamento contabile

L’art 2424 cc, sotto la rubrica “contenuto dello stato patrimoniale”, enuclea 5 categorie di rimanenze, accolte nella voce C1 dell’attivo dello Stato Patrimoniale:

  • materie prime, sussidiarie e di consumo: sono costituite da materiali usati direttamente e indirettamente nella produzione, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione (cd. semilavorati di acquisto);
  • prodotti in corso di lavorazione e semilavorati: ci si riferisce a materiali, parti e assiemi in fase di avanzamento e nello specifico questi semilavorati (cd. semilavorati di produzione) rappresentano parti finite di produzione interna destinate ad essere utilizzate in un successivo processo produttivo;
  • merci: beni acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni;
  • prodotti finiti: prodotti di propria fabbricazione;
  • acconti: le somme versate ai fornitori per l’acquisto di beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono vengono rilevate inizialmente alla data in cui sorge l’obbligo al pagamento di tali importi o, in assenza di un tale obbligo, al momento in cui è versato.

Invece, l’art 2425 cc, sotto la rubrica “contenuto del conto economico”, prevede che:

  • Acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci sono comprese nei costi della produzione nella voce B6;
  • Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti sono compresi nel valore della produzione nella voce A5;
  • Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo e merci sono comprese nei costi della produzione nella voce B11.

 

Rilevazione iniziale

I beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito, evento che di solito si verifica quando viene trasferito il titolo di proprietà, secondo le modalità contrattualmente stabilite.

Qualora, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi fosse coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici.

 

I criteri di valutazione

Il principio generale di valutazione è racchiuso nell’art. 2426 c.c., comma 1, n. 9:

“le rimanenze […] che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, […], ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi […]”.

  • Ai sensi dell’art. 2426, comma 1, numero 1 del codice civile, il costo d’acquisto comprende anche i costi accessori (quali, ad esempio, i costi di trasporto, dogana, altri tributi direttamente imputabili a quel materiale). I resi, gli sconti commerciali, gli abbuoni e premi si portano in diminuzione dei costi. Nel caso di pagamento differito e a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, i beni sono iscritti in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 “Debiti” più gli oneri accessori.
  • Il costo di produzione comprende i costi diretti ed i costi indiretti (cd. costi generali di produzione), per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. In particolare, i costi generali di produzione includono tutti i costi di produzione, necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali. Essi vengono distinti in fissi e variabili.  I primi rimangono relativamente costanti al variare del volume di produzione e sono attribuiti a ciascuna unità prodotta in base alla normale capacità produttiva (produzione prevista mediamente nell’esercizio in condizioni normali), mentre i secondi variano con il volume della produzione e sono attribuiti a ciascuna unità prodotta in base al livello effettivo di produzione. Dal calcolo del costo di produzione, vanno esclusi tutti i costi di natura eccezionale o anomali (es. incendi e catastrofi naturali), i costi generali ed amministrativi, in quanto si riferiscono a funzioni comuni della società, e i costi di distribuzione, in quanto appartengono alla fase di commercializzazione e non a quella di produzione. I costi di ricerca e sviluppo sono generalmente esclusi, così come gli oneri finanziari, la cui capitalizzazione è ammessa per i beni che richiedono un periodo di produzione significativo (es. maturazione, invecchiamento) e rispettando il limite imposto da un approccio prudenziale: il costo non può eccedere il valore di mercato. Per approfondire il tema della capitalizzazione degli oneri finanziari si veda l’OIC 16.
  • Il valore di realizzazione desunto dall’andamento del mercato è pari alla stima del prezzo di vendita, avendo riguardo alle informazioni desumibili dal mercato, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita (quali, ad esempio, provvigioni, trasporto, imballaggio). Ai fini della determinazione del valore mercato, occorrerà tenere conto, anche del tasso di obsolescenza e dei tempi di rigiro del magazzino. Tuttavia, in presenza di ordini di vendita a prezzo prefissato si utilizza tale prezzo per la determinazione del valore di realizzo e delle relative rimanenze, nonostante un declino dei prezzi, poiché si ritiene ragionevolmente certo che i prezzi concordati saranno rispettati.

 

I beni fungibili

Si tratta di beni che presentano caratteristiche omogenee e sono fra loro sostituibili. Il metodo generale di valutazione è il costo specifico, tuttavia il legislatore, all’art 2426 c.c. n.10, ammette l’utilizzo di metodi di determinazione del costo alternativi al costo specifico: media ponderata, LIFO (“ultimo entrato, primo uscito”) e FIFO (“primo entrato, primo uscito”). Ma se il valore così calcolato differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa.

 

Le rimanenze in Nota Integrativa

L’art. 2427 c.c. prevede che la N.I. indichi:

  • i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore […]
  • la variazione intervenuta nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo
  • l’ammontare degli oneri finanziari imputati a valore iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce
  • gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale […].

 

Fonti: