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LA SPONSORIZZAZIONE DI UN ATLETA DILETTANTE

La sponsorizzazione può essere individuata come una forma di contratto atipico attraverso il quale una parte (ad es. l’atleta sponsorizzato, chiamato sponsee) si impegna ad associare, dietro corrispettivo, il proprio nome nello svolgimento della propria attività a un prodotto, un marchio o altro segno riconducibile allo sponsor, promuovendone così l’immagine senza garantire un effettivo ritorno commerciale.

Con questa tipologia di accordo lo sponsee può assumere l’obbligazione di fare (ad es. indossare indumenti che riportino il marchio dello sponsor), non fare (ad es. non sponsorizzare marchi concorrenti), o permettere (ad es. consentire allo sponsor di pubblicizzare il proprio nome a quello dello sponsee).

 

Come considerare fiscalmente la sponsorizzazione occasionale

Il corrispettivo derivante dalla sponsorizzazione può essere annoverato tra i redditi diversi ai sensi dell’art.67 del TUIR, qualora sia di carattere occasionale e in assenza di un apparato organizzativo in capo all’atleta.

In questa fattispecie il compenso va comunque certificato ai fini IRPEF con l’emissione da parte dell’atleta di una ricevuta fuori campo IVA, mancando il presupposto dell’imprenditorialità.

L’inquadramento tra i redditi diversi ha difatti come presupposto che il corrispettivo non sia né conseguito nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali né nelle vesti di lavoratore dipendente.

 

Come considerare fiscalmente la sponsorizzazione abituale

Nella casistica in cui la sponsorizzazione non sia occasionale invece, il compenso da esso derivante può essere annoverato tra i redditi di impresa e si rende necessaria quindi l’apertura della Partita IVA.

In suddetta fattispecie, l’atleta emette fattura e il corrispettivo della sponsorizzazione concorre alla formazione della base imponibile. Può essere applicato il regime forfetario, in caso l’atleta abbia tutti i requisiti necessari.

 

Come deve essere stipulato il contratto?

Alla luce dell’atipicità che caratterizza l’accordo di sponsorizzazione, non è richiesta la forma scritta ad substantiam a pena di nullità. Può quindi essere validamente stipulato in forma orale.

Si consiglia tuttavia la formalizzazione dell’accordo in quanto può assumere un’importante validità sotto l’aspetto probatorio, in caso di eventuali controversie tra le parti o con l’Amministrazione Finanziaria in merito alla qualificazione dei compensi derivati dai contratti di sponsorizzazione.

 

Le novità della Riforma dello Sport

La Riforma dello Sport è al debutto e alcune delle tante novità presenti riguardano la figura dell’atleta, che sarà oggetto di un nuovo inquadramento sia dal punto di vista civilistico che fiscale. La principale riguarda la scomparsa della distinzione del lavoro nei settori dilettantistico e professionistico.

L’avvento della Riforma rappresenta un traguardo fondamentale nell’opera di riordino del sistema sportivo italiano.

Gli interventi saranno molteplici e sostanziali, è quindi necessario seguirne gli sviluppi.

 

Fonti:
  • Focus 24Ore del 14/12/2022 sullo Sport Dilettantistico
  • Risposte Eutekne – Paola Rivetti
  • “Il contratto di sponsorizzazione” – Paolo Bugamelli