Trasformazioni digitali anche nel diritto societario, in particolare per quanto riguarda la fase della costituzione delle società. Un’importante novità è relativa all’obbligo di stipula, in presenza fisica delle parti, dell’atto costitutivo delle Srl e delle Srls, aventi sede in Italia e con capitale versato tramite conferimenti in denaro, che potrà essere ricevuto dal notaio attraverso un atto pubblico informatico e con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o anche solo di alcune di esse.
Piattaforma telematica del Consiglio nazionale del notariato
Per fornire garanzie volte a soddisfare i requisiti di corretta identificazione delle parti, non contrarietà della volontà delle parti all’ordinamento giuridico e la raccolta delle sottoscrizioni in fase di costituzione della società, il decreto MISE n. 155/2022 in attuazione al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183 prevede l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.
La piattaforma in oggetto utilizza mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia “significativo” o “elevato” e assicura:
- il collegamento continuo con le parti in videoconferenza;
- la visualizzazione dell’atto da sottoscrivere;
- l’apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari;
- la conservazione dell’atto mediante collegamento con la struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del Notariato;
- il tracciamento di ogni attività.
Facoltà del notaio
Qualora il notaio riscontri errori o omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla redazione, ha la facoltà di rettificare l’atto informatico mediante una propria certificazione contenuta nell’atto pubblico. La rettifica di errori materiali che abbiano riscontro documentale in documenti pregressi dovrebbe essere eseguita in tempo utile, vale a dire antecedentemente rispetto all’esecuzione delle formalità di registrazione o iscrizione nel Registro delle imprese.
Inoltre, il notaio ha il potere di interrompere la stipula in videoconferenza dell’atto e di richiedere la presenza fisica delle parti o di alcune di esse se dubita dell’identità del richiedente o rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società.
Costituzione delle sedi secondarie
Anche l’atto costitutivo di sedi secondarie di società estere soggette alla legge di uno stato UE può avvenire telematicamente. La registrazione è comunicata tramite BRIS (Business Registers Interconnection System) al registro dello stato UE in cui è registrata la società. Invece, nel caso di registrazione di una sede secondaria di una società italiana in altro Stato UE, il Registro italiano che riceve la comunicazione di registrazione rilascia la prova di ricezione e provvede all’iscrizione.
Fonti:
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D. Lgs n.183/2021
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Direttiva 2019/1151/UE
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Art. 47 della legge n. 89/1913
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Costituzione on line di Srl e Srls, Eutekne