Menu

 



ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

La legge di Bilancio 2023 reintroduce un incentivo a favore delle assegnazioni, cessioni e trasformazioni che comportano l’estromissione di beni dal regime d’impresa, riconoscendo un trattamento fiscale agevolato: imposta sostitutiva sui redditi e IRAP pari all’8% (10,5% in caso di società non operativa) e di un’imposizione ridotta sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Non viene previsto alcun trattamento agevolato con riferimento all’IVA. Il termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione, cessione e trasformazione scade il 30 settembre 2023.

 

In cosa consiste l’agevolazione

Le procedure di cessione, assegnazione e trasformazione agevolata consentono di:

  • applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dell’8% sulle plusvalenze che emergono in capo alla società a seguito delle operazioni (10,5% se la società è risultata non operativa per almeno due periodi d’imposta negli ultimi tre) e del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta;
  • assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo di quello normale;
  • (nel caso di assegnazione) ridurre il valore dell’utile in natura dell’importo assoggettato ad imposta sostitutiva;
  • applicare l’imposta di registro in misura ridotta del 50% e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

 

I soggetti interessati

L’agevolazione può essere applicata con riferimento alle società di persone commerciali (snc e sas) e quelle di capitali (srl, spa e sapa), nonché alle società di fatto che svolgono attività commerciale. Sono escluse le società non residenti e gli enti non commerciali.

 

Condizione per l’agevolazione

Le agevolazioni sono concesse alla condizione che:

  • i soci siano iscritti a libro soci al 30 settembre 2022 (se il libro soci è previsto);
  • i soci vengano iscritti a libro soci entro il 31 gennaio 2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

 

I beni agevolabili

I beni immobili non strumentali per destinazione (sia terreni che fabbricati) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali (fatta eccezione per le partecipazioni in società).

Non possono rientrare nell’agevolazione sia i beni strumentali per natura, sia i beni patrimoniali utilizzati direttamente per lo svolgimento dell’attività (immobili di gallerie commerciali, centri sportivi, villaggi turistici e per il settore agricolo i terreni utilizzati per la coltivazione/allevamento).

 

Come si applica

L’imposta sostitutiva è applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato e il suo costo fiscalmente riconosciuto. Il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite catastali dei moltiplicatori determinati ai fini dell’imposta di registro.

L’imposta sostitutiva dovrà essere versata in due rate:

  • il 60% entro il 30 settembre 2023
  • il 40% entro il 30 novembre 2023

L’assegnazione di beni costituisce, insieme all’attribuzione di denaro, lo strumento con cui le società effettuano la distribuzione di utili o la restituzione di capitale e comporta una riduzione del patrimonio netto della società in contropartita alla riduzione dell’attivo dello stato patrimoniale conseguente al trasferimento dei beni dalla sfera patrimoniale della società a quella del socio.

 

Fonti:
  • Quotidiano Ipsoa del 13/03/2023 e del 20/03/2023