L’emissione e la ricezione di fatture nei giorni di cambiamento dell’anno, può creare dei disallineamenti e dei dubbi contabili e fiscali. La detrazione/esigibilità dell’IVA è il punto nevralgico che può essere chiarito dalle norme che stabiliscono puntualmente le modalità di contabilizzazione delle fatture “a cavallo d’anno”.
Detrazione ed esigibilità IVA
Dal lato delle fatture emesse non sorgono problemi, in quanto il contribuente dovrà annotare nell’apposito registro IVA le proprie fatture emesse in ordine progressivo in base alla data di emissione: pertanto l’IVA sarà esigibile a seconda della data del documento.
Dall’altro lato, il diritto alla detrazione dell’IVA a credito sulle fatture ricevute, sorge quando sussistono due condizioni. Il primo requisito è che l’IVA sia diventata esigibile in capo al cedente o prestatore di servizio, essa diventa esigibile:
- nel caso di prestazione di servizi, all’atto del pagamento del corrispettivo o quando la prestazione è conclusa;
- nel caso di vendita di beni immobili, alla stipula del contratto;
- al momento della consegna, nel caso di beni mobili.
In secondo luogo, l’articolo 25 del decreto IVA ci dice che il diritto alla detrazione è esercitabile solo se l’annotazione della fattura nei relativi registri avviene anteriormente alla liquidazione IVA del periodo in cui sorge il diritto e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.
A questo punto interviene l’articolo 1 del DPR 100 del 1998: il diritto alla detrazione può essere esercitato entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ad eccezione dei documenti di acquisto delle operazioni dell’anno precedente.
Alla luce di questa norma, si evince che:
- nel corso dell’anno, le fatture ricevute entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, possono rientrare nella liquidazione IVA del periodo precedente;
- per le fatture a cavallo d’anno non è possibile applicare tale norma, di conseguenza un’operazione avvenuta a dicembre, la cui fattura viene ricevuta nei primi 15 giorni di gennaio, non potrà rientrare nella liquidazione IVA di dicembre.
L’esercizio della detrazione dell’IVA per le fatture a cavallo d’anno è strettamente legato alla ricezione della fattura; con l’avvento della fatturazione elettronica, il momento di ricezione del documento è oggettivo e corrisponde alla data in cui esso transita presso il Sistema di interscambio (SDI). Una fattura datata dicembre, che transita allo SDI a gennaio, per il cessionario/committente rientrerà nella liquidazione IVA di gennaio dell’anno successivo.
Fonti:
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Gazzetta ufficiale: DPR 633/72 – DPR 100/98
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Eutekne.it: “Detrazione IVA” “esigibilità IVA”