Con l’arrivo del nuovo anno sorge la necessità di effettuare i controlli sul superamento delle diverse soglie, determinate dalla legge, relative all’adozione di un regime fiscale e/o contabile piuttosto che un altro. I controlli di fine anno sono volti all’individuazione dei possibili cambi di rotta obbligatori o meno, che partiranno dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Fuoriuscita dal regime forfettario
Come noto, la legge di bilancio 2022 ha previsto nuove soglie di ricavi per poter rientrare nel regime forfettario, in vigore a partire dal 1° gennaio 2023. Al termine dell’anno, contestualmente al controllo che non si siano verificate cause ostative all’applicazione del regime, è importante verificare se ricavi e proventi abbiano superato il limite di 85.000 euro, in caso positivo il contribuente dovrà applicare il regime ordinario a partire dal 1° gennaio 2024.
Va precisato che, è bene monitorare costantemente la soglia dei ricavi per i soggetti in regime forfettario: a partire dal 1° gennaio 2023, il superamento dei 100.000 euro di ricavi e proventi provoca l’immediata fuoriuscita dal regime, a partire dalla fattura con la quale viene oltrepassato il limite.
Che si verifichi ad inizio o in corso d’anno, l’ingresso nel regime ordinario porta con sé nuovi adempimenti per l’imprenditore come l’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto, in particolare:
- applicazione dell’IVA sulle fatture emesse,
- obbligo di invio delle liquidazioni IVA periodiche,
- obbligo di presentazione della Dichiarazione IVA,
- possibilità di detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti.
Il passaggio al regime fiscale ordinario comporta, inoltre, altre incombenze:
- l’applicazione, se prevista, della ritenuta d’acconto sulle fatture emesse;
- la determinazione della base imponibile per il calcolo delle imposte, che sarà data dalla differenza tra ricavi e costi caratteristici, con l’esclusiva deducibilità di tutti i costi inerenti all’attività d’impresa o professionale, nei limiti previsti dalla legge;
- l’assoggettamento del reddito imponibile alle aliquote ordinarie IRPEF e alle relative addizionali regionali e comunali.
Contabilità semplificata – ordinaria
Anche la scelta del regime contabile da adottare è subordinata a determinati requisiti e soglie di accesso. Salvo i soggetti obbligati all’applicazione del regime ordinario, come le società di capitali, possono optare per la contabilità semplificata le imprese che non hanno superato i seguenti limiti:
- 500.000 euro di ricavi in caso di prestazioni di servizi;
- 800.000 euro di ricavi in caso di cessione di beni.
Al superamento di tali soglie, il regime contabile passa da semplificato a ordinario: non sarà più sufficiente compilare i registri IVA e il libro cespiti, ma dovranno essere redatti anche il libro degli inventari, il libro delle scritture ausiliarie, se previsti i libri sociali obbligatori e il libro giornale.
Un’altra importante differenza riguarda il principio che sta alla base della stesura del bilancio: di cassa per la contabilità semplificata, di competenza per quella ordinaria. Con l’adozione della contabilità ordinaria, quindi, dovranno essere ricostruite e correttamente valorizzate le voci attive e passive del bilancio, a norma dell’articolo 1 del DPR n. 126/03.
È sempre possibile optare per il regime ordinario pur avendo i requisiti per la contabilità semplificata. In tal caso, l’opzione ha efficacia per comportamento concludente, deve essere esplicitata nella dichiarazione IVA dell’anno in cui tale regime è stato applicato e resta valida per almeno 3 anni.
IVA per cassa
Ci sono, infine, i contribuenti che applicano il regime dell’IVA per cassa: l’IVA è esigibile/detraibile solo nel momento dell’incasso/pagamento della fattura, posticipando il versamento e/o la detrazione della stessa.
Possono usufruire di questa disciplina i contribuenti che:
- operano nell’esercizio di impresa, arti o professioni;
- hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a due milioni di euro;
- effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.
Anche in questo caso risulta necessario verificare di possedere i requisiti per poter continuare ad applicare tale regime anche nel 2024, oppure per potervi accedere ex novo. L’opzione è efficace dal momento in cui vengono messi in atto comportamenti concludenti; in sede di dichiarazione IVA dovrà essere comunicata la sua adozione.
Fonti: