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IL DOMICILIO DIGITALE DIVENTA OBBLIGATORIO

Il Decreto Semplificazioni ha introdotto l’obbligo di avere un domicilio digitale.  Ciò significa avere a disposizione:

  1. l’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata)
  2. i servizi elettronici per il recapito certificato qualificato (Sercq), ai quali verrà data attuazione in seguito all’emanazione della normativa tecnica europea.

DATA DA RICORDARE: 1° OTTOBRE 2020

Imprese e professionisti/e dovranno disporre di un indirizzo PEC valido e comunicarlo presso l’ente di competenza come di seguito specificato.

Per le nuove imprese, non sarà più possibile effettuare l’iscrizione nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio e dunque esercitare l’attività in assenza di un indirizzo PEC.

Per le imprese già iscritte, occorre accertarsi che l’indirizzo sia attivo e in caso contrario procedere con l’acquisto del servizio pec e la comunicazione del nuovo indirizzo al Registro delle imprese delle Camere di Commercio all’indirizzo https://ipec-registroimprese.infocamere.it con firma digitale del legale rappresentante.

Per gli/le iscritti/e presso Ordini Professionali, Elenchi istituiti con leggi dello Stato, occorre accertarsi che l’indirizzo sia attivo e in caso contrario procedere con l’acquisto del servizio pec e la comunicazione del nuovo indirizzo presso il Collegio o Ordine di appartenenza.

COSA SUCCEDE PER GLI INDIRIZZI PEC INATTIVI (SERVIZIO NON RINNOVATO)?

 Per le imprese:

  • L’indirizzo pec viene cancellato d’ufficio, previa diffida,
  • Sarà applicata una sanzione fino ad un massimo di € 2.064
  • Sarà assegnato da parte del registro d’ufficio per le società e imprese individuali un nuovo indirizzo pienamente operativo al quale si potrà accedere con il codice SPID e Cns/token wireless.

Per le professioni:

  • Gli Ordini e i Collegi di appartenenza diffidano ad adempiere, entro trenta giorni
  • In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio oppure Ordine  di appartenenza  commina  la  sanzione  della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione  dello stesso

 QUALI OBBLIGHI HANNO I/LE PROFESSIONISTI/E IN POSSESSO DELLA SOLA PARTITA IVA E ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS?

In assenza dell’iscrizione presso ordini professionali, elenchi istituiti con legge dello Stato o presso il Registro delle imprese delle Camere di Commercio la disposizione non prevede nessun obbligo.