Il modello 730/2021 è interessato da alcune importanti novità relativamente alle detrazioni IRPEF al 19%. La Legge di Bilancio 2020 ha, infatti, stabilito le soglie del reddito complessivo e le modalità di pagamento delle spese ai fini dell’applicazione delle detrazioni fiscali.
Limiti di reddito per usufruire delle detrazioni
L’articolo 1 comma 629 della legge di Bilancio 2020 istituisce il comma 3 bis all’interno dell’art. 15 del TUIR, prevedendo la riduzione progressiva della percentuale di applicazione delle detrazioni, fino al suo totale azzeramento, in funzione del reddito complessivo del contribuente. A partire dal 2021 le detrazioni per oneri sono applicabili:
• per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda euro 120.000;
• per redditi complessivi compresi tra euro 120.000 a euro 240.000, per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro;
• per redditi complessivi oltre euro 240.000 la quota di detraibilità è pari a 0.
In pratica, per i redditi superiori a € 120.000 e inferiori a € 240.000 si applicherà una misura della detrazione inversamente proporzionale all’aumento del reddito, superata la soglia di € 240.000 non sarà riconosciuta alcuna detrazione. La norma prevede tuttavia un’eccezione: la detrazione compete per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo per gli interessi dovuti per mutui agrari, mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale e per le spese mediche.
Obbligo di tracciabilità per le spese sostenute dal 2020
Si tratta di un obbligo che il Governo stesso aveva tentato, tramite un emendamento al decreto legge cosiddetto Milleproroghe 2020, di rinviare e che ad oggi risulta essere oggetto di una richiesta di proroga da parte della Consulta Nazionale dei Caf. Nel momento in cui pubblichiamo (aprile 2021) non abbiamo ancora notizie della decisione ministeriale.
Vediamo dunque nel dettaglio cosa stabilisce la norma in merito alla procedura di pagamento.
L’articolo 1, comma 679, della Legge di Bilancio 2020 stabilisce che per usufruire della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative è necessario che le spese a partire dal 1° gennaio 2020 siano sostenute con versamento bancario o postale o per mezzo di altri sistemi tracciabili quali carte di debito o di credito o moneta elettronica. Si tratta a titolo esemplificativo delle spese: per interessi passivi mutui prima casa, per intermediazioni immobiliari per abitazione principale, mediche, veterinarie, funebri, per frequenza scolastica e universitaria, per assicurazioni rischio morte, per erogazioni liberali, per iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi, per affitti studenti universitari, per canoni abitazione principale, per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza, per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
È prevista un’eccezione relativamente alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale che, per essere portate in detrazione, potranno essere sostenute anche in contanti.
Il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPa che è tenuto a conservare; in mancanza della stessa, l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato con annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
Un’importante precisazione viene fornita, infine, dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 484/2020 quando afferma che la spesa si considera sostenuta dal contribuente intestatario del relativo documento. Non rileva ai fini della detraibilità che il pagamento sia stato eseguito da una persona diversa dal contribuente, aspetto che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, anche in considerazione della ratio della normativa, occorrerà assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.