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CREDITO D’IMPOSTA POS PER ESERCENTI

Per incentivare in misura crescente il ricorso a strumenti di pagamento tracciabili oltre che a facilitare l’adempimento degli obblighi di natura fiscale, l’art. 11 bis del decreto Sostegni Bis ha potenziato il credito d’imposta sulle commissioni bancarie applicate ai pagamenti ricevuti con strumenti tracciabili a decorrere dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, aumentandolo dal 30% al 100% e azzerando di fatto le commissioni bancarie per un anno.
Inoltre, viene istituito un ulteriore credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di dispositivi che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento degli stessi con i registratori telematici.

 

Aumento al 100% del credito d’imposta sulle commissioni applicate dagli intermediari finanziari

Il DL 99/2021 ha modificato l’art. 22 del DL 124/2019 innalzando dal 30% al 100% la misura del credito d’imposta spettante per le commissioni bancarie maturate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, se l’operatore economico adotta strumenti di pagamento elettronico (Pos) collegati ai registratori telematici ovvero strumenti di pagamento evoluti.
Nello specifico, il credito d’imposta, pari al 100% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito, di debito o prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili) nel periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, spetta a esercenti attività di impresa, arti e professioni a condizione che i ricavi e i compensi relativi all’anno d’imposta precedente non superino i 400 mila euro e che abbiano adottato:

  • strumenti di pagamento elettronico collegati a strumenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, oppure
  • sistemi evoluti di incasso che consentono di assolvere l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica alle Entrate dei dati dei corrispettivi.

 

Nuovo credito per gli strumenti di pagamento elettronico

Viene introdotto per lo stesso periodo di imposta un ulteriore credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici potranno beneficiare del credito d’imposta. Tale credito, è parametrato al costo d’acquisto, noleggio o utilizzo e alle spese di convenzionamento o per il collegamento tecnico tra gli strumenti e spetta nel limite di spesa di 160 euro per ciascun beneficiario nelle seguenti misure:

  • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Più corposo il credito d’imposta per coloro che, nel corso del 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Il limite massimo di spesa è, in questo caso, pari a 320 euro e il credito d’imposta spetta nella misura del:

  • 100% se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non superano 200 mila euro;
  • 70% se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente superano 200 mila euro e fino a 1 milione;
  • 40% se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente superano 1 milione di euro e fino a 5 milioni.

 

Come ottenere il credito d’imposta

Per poter ottenere tale credito gli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili devono effettuare una apposita comunicazione telematica mensile all’Agenzia delle Entrate, tramite il Sistema di Interscambio Dati contenente:

  • il codice fiscale dell’esercente,
  • l’anno e il mese di addebito delle commissioni,
  • il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento,
  • il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento,
  • l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali,
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Questo credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e l’agevolazione si applica, comunque, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime “de minimis”. Tale credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

Fonti:
- Art. 11-bis del DL 73/2021
- Art. 1 del DL 99/2021