Il sistema tributario italiano è particolarmente complesso. Tuttavia, le società di capitali possono scegliere particolari regimi fiscali, più o meno vantaggiosi, in deroga a quello ordinario. Il regime di trasparenza fiscale, introdotto dal D.M. del 23 aprile 2004, ne è un esempio.
Tassazione per trasparenza: di cosa si tratta
Il regime di trasparenza fiscale è un sistema in base al quale il reddito della società viene tassato imputando direttamente a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione, gli utili generati dalla società, a prescindere dall’effettiva percezione. Optando per tale regime, il reddito prodotto dalla società non verrà tassato ai fini Ires, ma risulterà in capo ai soci applicando, ai fini della tassazione, l’Irpef (art. 116 del Tuir).
Requisiti necessari
Tale regime, tipico delle società di persone, può essere adottato, al sussistere di specifici requisiti previsti dagli articoli 115 e 116 del Tuir, anche nelle:
- società di capitali i cui soci sono altre società di capitali (art. 115 del Tuir);
- SRL i cui soci sono esclusivamente persone fisiche (art. 116 del Tuir).
Nel primo caso, ex art. 115 del Tuir, è necessario che il capitale sociale sia interamente posseduto da società ed enti rientranti nelle medesime tipologie e che tutti i soci detengano direttamente una quota di partecipazione agli utili e una percentuale di diritti di voto in assemblea non inferiore al 10% e non superiore al 50%.
Per quanto concerne il secondo caso, ex art. 116 del Tuir, è necessario che SRL o società cooperative a responsabilità limitata abbiano un volume di ricavi dichiarati nell’anno precedente non superiore al limite previsto per gli Isa (5.164.569 euro) e il capitale sia interamente posseduto da soci persone fisiche di numero non superiore a 10 (20 in caso di società cooperative a responsabilità limitata).
Come esercitare l’opzione
Il regime di trasparenza fiscale è applicabile a seguito di specifica opzione. L’opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali e deve essere esercitata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla (per l’anno 2021, entro il 30/11/2021). Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.
Ai fini pubblicistici, i soci dovranno comunicare la volontà di aderire al regime trasparente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, anche l’eventuale rinnovo per un ulteriore triennio di trasparenza dovrà essere effettuato con raccomandata con ricevuta di ritorno. La mancata comunicazione anche di un solo socio rende inefficace l’opzione.
Per l’esercizio dell’opzione, per il triennio 2021-2023, è necessario compilare la sezione III del quadro OP del modello Redditi SC 2021, barrando la casella 1 del rigo OP11 ed indicando nelle righe OP12-OP15 i codici fiscali dei soggetti partecipanti. Nello specifico, va utilizzata la colonna 1 nel caso di persone fisiche e la colonna 2 nel caso di società.
Le caselle 2 e 3 del rigo OP11, devono essere utilizzate per le seguenti comunicazioni:
- revoca espressa del regime opzionale scelto, decorsi i tre anni. In mancanza di tale comunicazione il regime si ritiene rinnovato tacitamente per il prossimo triennio;
- conferma del regime di tassazione per trasparenza a seguito di fusione o scissione della società (art. 10 comma 4 del Decreto del 23/04/2004).
Nel caso di società costituite nel 2021, o di società di persone che si sono trasformate in società di capitali nel corso del 2021, e dunque non presentano il modello redditi SC 2021, l’opzione per il regime di trasparenza fiscale è comunque possibile a decorrere dal periodo di costituzione. La comunicazione deve essere posta in essere per il tramite del modello “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”, da presentare in via telematica, direttamente o tramite intermediario, entro il termine di presentazione del modello redditi 2021.
Trasparenza fiscale: quando conviene
Per le SRL i cui soci sono esclusivamente persone fisiche, per valutare la convenienza del regime di trasparenza fiscale è necessario determinare il carico fiscale globale di società e soci. Gli elementi da prendere in considerazione ai fini della scelta del regime di trasparenza fiscale possono essere molteplici, tra i principali vi sono:
- reddito della società e numero dei soci, la trasparenza fiscale risulta progressivamente più conveniente al decrescere del reddito imponibile della società. L’Ires pagata dalla società è sempre e comunque pari al 24%, mentre la ripartizione del reddito tra i soci potrebbe comportare una tassazione in capo a ciascuno di esso con un’aliquota media Iperf più bassa (art. 116 del Tuir);
- possesso di altri redditi da parte dei soci, maggiore è l’ammontare di eventuali altri redditi prodotti dai soci, minore è la convenienza per il regime di trasparenza, dovendo scontare un’aliquota Irpef più elevata (art. 116 del Tuir);
- deduzioni e detrazioni Irpef dei soci, maggiore è l’ammontare delle deduzioni e detrazione dei singoli soci, maggiore sarà la convenzione nell’adozione del regime (art. 116 del Tuir);
- evitare la doppia imposizione del dividendo in sede di distribuzione, optando per il regime della trasparenza fiscale non è dovuta la ritenuta a titolo d’imposta del 26% (art. 116 del Tuir);
- miglioramento degli indici di bilancio, il bilancio della società non riporterà le imposte, riportando un utile più elevato (art. 116 del Tuir);
- responsabilità personale per i debiti tributari, i soci della srl, aderendo al regime di trasparenza fiscale, divengono illimitatamente responsabili per i debiti tributari, pertanto risulta estremamente opportuno considerare rischi fiscali ed attribuzioni patrimoniali dei soci.
In conclusione, per le società di capitali il regime di trasparenza fiscale può risultare un’ottima alternativa al regime fiscale ordinario. Tuttavia, ogni singola azienda, alla luce della molteplicità di elementi che possono renderlo conveniente o meno, dovrà valutare caso per caso la relativa convenienza.