Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, entrano in vigore le nuove norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui anche la disciplina in tema di controlli relativi all’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
I nuovi obblighi comunicativi dal 2022
Il lavoro autonomo è disciplinato dall’articolo 2222 del codice civile e si realizza «quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente»; qualora sia svolto in modo occasionale e, quindi, privo dell’abitualità della prestazione non richiede l’apertura di una posizione IVA.
Le prestazioni occasionali si caratterizzano per un preciso limite economico che non può essere superato complessivamente nel corso di un anno solare, ossia i 5.000 euro netti – 6.666 euro per i contratti di pensionati, studenti fino ai 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito. I relativi compensi sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sull’eventuale stato di disoccupazione.
Questa tipologia contrattuale ha però dato vita a effetti distorsivi e a forme elusive nel suo utilizzo ed è questo il presupposto della nuova disciplina di controlli, che prevede che l’avvio dell’attività di questa tipologia di lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
Sanzioni in caso di inadempienza
In caso di violazione di tale obbligo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione. Una ulteriore novità è, inoltre, prevista in materia di sospensione dell’attività lavorativa, che potrà scattare anche in caso di presenza di lavoratori inquadrati come autonomi occasionali ma in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.