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LEGGE DI BILANCIO 2022: LE NOVITA’ IN MATERIA DI BONUS EDILIZI

Le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021), per quanto concerne i bonus edilizi, riguardano proroghe temporali, modifiche e integrazioni dei bonus già attivi negli anni precedenti oltre l’introduzione di un nuovo bonus fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Di seguito si riepilogano le principali novità che riguardano i bonus edilizi.

Superbonus 110%

La Legge di Bilancio 2022, per quanto concerne il superbonus 110%, riformula il comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 ampliando il precedente termine del 30 giugno 2022 fino al:

  • 31 dicembre 2025 (con aliquota del 110% sino al 31 dicembre 2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:
    • da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi;
    • da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto per interventi c.d. trainanti;
    • da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
  • 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  • 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus 110% (ex. art. 119 del DL 34/2020), riguardano:

  • la previsione dell’obbligatorietà del visto di conformità, di cui al comma 11 dell’art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella precompilata dall’Agenzia delle entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
  • l’introduzione, al comma 13-bis dell’art. 119, di un rinvio ad apposito decreto del Ministro della Transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022, al quale è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute;
  • vengono definiti quali listini considerare per l’attestazione della congruità delle spese per gli interventi di ristrutturazione, sismabonus e bonus Per tali bonus per determinare la congruità dei prezzi, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti), ossia i prezzari DEI, Regionali e delle province autonome o, nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi o parte degli interventi da eseguire, i prezzi indicati nell’Allegato I del suddetto D.M. 6 agosto 2020. Nello specifico, la congruità delle spese dovrà essere determinata facendo riferimento ai:
    • prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome;
    • listini ufficiali o listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto;
    • prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la Legge di Bilancio 2022:

  • proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;
  • amplia il perimetro delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le predette opzioni;
  • generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori”, ovvero gli interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”, l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;
  • comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio

La Legge di Bilancio 2022 proroga, con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis comma 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Interventi antisismici (sismabonus)

La Legge di Bilancio 2022, inoltre, proroga alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, il c.d. sismabonus di cui ai commi 1-bis e seguenti dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al comma 1-septies.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici

Viene prorogata, alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.

In generale, salvo casi specifici (c.d. ecobonus parti comuni con detrazione del 70-75%), la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024.

Bonus facciate

Viene prorogata, per le spese sostenute nell’anno 2022, la detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 comma 219 – 223 della L. 160/2019, con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.

Bonus verde

La Legge di Bilancio 2022 proroga per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “bonus verde” di cui ai commi 12 – 15 dell’art. 1 della L. 205/2017. Nel dettaglio, la detrazione Irpef del 36%:

  • spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024;
  • fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliari ad uso abitativo.

Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

La Legge di Bilancio 2022 non ha previsto alcuna proroga del termine finale per il bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2021, sarà possibile fruire del relativo bonus edilizio soltanto se sussistono i presupposti per considerare l’intervento “trainato” nel superbonus 110% (ex. art. 119 comma 8 del DL 34/2020).

Bonus mobili

Viene prorogato il bonus mobili (art. 16 comma 2 del DL 63/2013) nel limite massimo di spesa detraibile pari a:

  • 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;
  • 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2021.

Detrazione per le barriere architettoniche

La Legge di Bilancio 2022 introduce un nuovo bonus edilizio dedicato agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Nello specifico, la detrazione spetta nella misura del 75% di tutte le spese documentate sostenute nell’anno 2022 e dovrà essere ripartito in cinque rate di pari importo.

Detta detrazione si applicherà su un ammontare di spesa complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.