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DECRETO ENERGIA 2022: AIUTI ALLE IMPRESE PER CONTRASTARE L’AUMENTO DEI PREZZI NEL SETTORE ENERGETICO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi internazionale in atto. Il D.L 21/2022, in vigore dal 22 marzo 2022, introduce, fra le altre misure, due nuovi crediti d’imposta per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale a favore delle imprese diverse dalle energivore e dalle gasivore e innalza le percentuali di agevolazione dei crediti d’imposta per le aziende energivore e gasivore già vigenti, portandole, rispettivamente, al 25% (dal 20%) e al 20% (dal 15%). L’urgenza è dare sollievo a famiglie e imprese, entrambe colpite dall’emergenza energetica.

Vediamo di seguito il dettaglio di alcune delle misure.

Contenimento dei prezzi dell’energia

In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, il decreto prevede la riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione con conseguente riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Bonus carburante ai dipendenti

Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.

Credito d’imposta per imprese non a forte consumo di energia elettrica e gas

Alle imprese, non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito di imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, qualora il prezzo dell’energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre del 2019.

Alle imprese, non gasivore, è riconosciuto un credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nel secondo trimestre dell’anno 2022, qualora il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Credito d’imposta per imprese a forte consumo di gas ed energia elettrica

Vengono incrementati i crediti d’imposta già in vigore a favore delle imprese energivore (dal 20% al 25%) e delle imprese a forte consumo di gas naturale (dal 15% al 20%).

Altre misure per le imprese

Il decreto prevede, inoltre, la destinazione di risorse per il sostegno delle imprese con le seguenti misure:

• piani di rateizzazione per le imprese, con sedi in Italia, delle bollette di energia elettrica e gas di maggio e giugno fino a 24 rate mensili. La garanzia potrà essere rilasciata da SACE, fino al 90% degli importi dovuti ai fornitori;

• garanzie da SACE, fino al 90% dell’importo di finanziamento concesso, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, che assistono imprese energivore che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico. Analoga garanzia è concessa per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione di ghisa destinata all’industria siderurgica.

Utilizzo dei crediti d’imposta 

I crediti d’imposta sono utilizzabili utilizzabili esclusivamente in compensazione e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d’imposta sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni. Viene fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

 

Fonti:
DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/21/22G00032/sg

DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/01/22G00026/sg