La dichiarazione dei redditi delle società può avvenire attraverso l’utilizzo di due modelli alternativi in funzione della natura giuridica del contribuente. Le società di persona presentano il modello redditi società di persone, mentre quelle di capitali il modello redditi società di capitali. Quest’anno entrambi i modelli presentano alcune importanti novità che, solo in parte, risentono ancora della legislazione emergenziale per fronteggiare i danni dell’epidemia. Per inciso, per gli altri soggetti quali gli enti non commerciali, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Onlus, le società ed enti non commerciali di ogni tipo – compresi i trust non residenti nel territorio dello Stato e i curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’IRES e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo d’imposta nel corso del quale si è aperta la successione sono tenuti alla presentazione del modello redditi ENC, in via telematica, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura dell’imposta.
Aiuti di Stato
I soggetti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate nel 2021 devono compilare il prospetto Aiuti di Stato nel quadro RS, salvo che i dati necessari per la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti non siano già stati comunicati con l’autodichiarazione ex decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022.
Regime Patent box
Il Decreto Fiscale (dl 146/2021) e la Legge di Bilancio 2022 hanno profondamente modificato il cosiddetto Patent box, con conseguenti ripercussioni sul modello redditi delle società 2022. Nel quadro RF, tra le Altre variazioni in diminuzione (rigo RF55, codice 86), è stata prevista la possibilità di utilizzare, nella determinazione del reddito d’impresa e del valore della produzione ai fini IRAP, la maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli utilizzati nello svolgimento della propria attività d’impresa, mentre nel quadro RG, il maggior valore deducibile deve essere esposto al rigo RG22 – Altri componenti negativi con il codice 47. Per usufruire dell’agevolazione è stata prevista nel quadro OP la revisione del prospetto per l’esercizio dell’opzione, mentre i soggetti titolari di reddito d’impresa che scelgono tale disciplina devono comunicare la relativa opzione compilando il rigo RS147 e il nuovo prospetto Dati relativi all’opzione Patent box (righi da RS530 a RS532).
Rivalutazione marchi e avviamenti
Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (decreto Agosto) con l’articolo 110 ha introdotto la possibilità per le società di capitale e per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché per i trust residenti con oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di procedere con la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2019 attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3% e la possibilità di affrancare il saldo attivo della rivalutazione con un’imposta sostitutiva dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Successivamente, con la legge di Bilancio 2022, il legislatore è intervenuto per modificare la deducibilità dell’ammortamento limitatamente ai marchi e agli avviamenti prevedendone una deducibilità in 50 anni in deroga all’articolo 103 TUIR che la determina in 18 anni e per dare la possibilità di riportare la deducibilità nei termini ordinari (18 anni) con il versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva. Pertanto i soggetti che hanno provveduto alla rivalutazione di marchi e avviamento ex dl 104/2020 possono optare per il mantenimento del periodo ordinario di deducibilità con il versamento dell’imposta sostitutiva o procedere con l’ammortamento fiscale in 50 anni o, infine, revocare gli effetti fiscali della rivalutazione con rimborso o compensazione dell’imposta sostitutiva precedentemente versata. Qualora si scelga il versamento della maggiore imposta sostitutiva è necessario compilare nel quadro RQ del modello Redditi 2022 SC la nuova sezione XXIV per la determinazione dell’importo da versare.
ACE innovativa
L’ACE innovativa, introdotta dal decreto Sostegni bis, si applica agli incrementi di capitale proprio fino a 5 milioni di euro e si affianca a quella ordinaria che continua a valere per gli importi eccedenti. Prevede la disattivazione del limite della base ACE costituito dall’importo del Patrimonio netto risultante dal bilancio: in sostanza possono usufruirne anche le imprese che al 31 dicembre 2020 presentavano un patrimonio netto negativo o che abbiano provveduto al rinvio delle perdite previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 23/2020. La reale portata innovativa dell’agevolazione è però rappresentata dal rendimento nozionale la cui aliquota di riferimento passa al 15% e dalla possibilità, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, di fruire della deduzione del rendimento nozionale, valutato con l’applicazione della nuova aliquota corrispondente agli incrementi di capitale proprio e fino al limite già richiamato, tramite il riconoscimento di un credito d’imposta da calcolarsi applicando, al rendimento nozionale calcolato, le aliquote IRPEF e IRES in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Nel modello redditi SC nel nuovo rigo RS112A devono essere indicati i dati relativi agli importi per i quali si fruisce della disciplina ACE innovativa 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio fino a 5 milioni di euro, mentre nel rigo RS113 quelli relativi alla disciplina dell’ACE ordinaria come prevista dall’art. 1 del decreto-legge n. 201 del 2011.
Bonus e crediti d’imposta
Nel quadro RU la novità è rappresentata dai crediti d’imposta istituiti nel 2021, tra i quali:
• il credito per le spese di sanificazione 2021;
• il bonus teatro e spettacoli;
• il credito R&S farmaci e vaccini e quello per la ricerca biomedica;
• il credito per la formazione professionale di alto livello;
• il bonus per la riqualificazione delle strutture ricettive;
• il bonus per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
È necessario sottolineare che il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili è stato elevato a 2 milioni di euro, dapprima dal decreto Sostegni per il solo 2021, successivamente la misura è stata portata a regime dalla legge di Bilancio 2022.
Bonus edilizi
Nel frontespizio, nella sezione Firma della dichiarazione, è stata prevista la nuova casella Presenza visto Superbonus, da barrare in caso di apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruizione in dichiarazione della detrazione delle spese per interventi rientranti nel superbonus, sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data. Nel quadro RS è stato aggiornato il prospetto relativo alle Spese di riqualificazione energetica, quello relativo alle Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti e il prospetto riguardante la Detrazione per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, che devono essere utilizzati per poter fruire delle detrazioni. Dovranno essere indicati l’anno di sostenimento delle spese, il codice di riferimento relativo alla tipologia di intervento, l’importo della spesa, il numero di rate in cui è ripartita la detrazione e quello della rata di cui si sta beneficiando. Inoltre, è stato aggiornato il prospetto per il calcolo della detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
Nel quadro RS (in particolare nei righi da RS521 a RS523) spazio al bonus previsto per l’abbattimento delle barriere architettoniche introdotto per le spese sostenute nel 2022 dalla legge di Bilancio 2022 e per il quale è stato previsto il nuovo prospetto per il calcolo della detrazione.
Esonero ISA
L’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli per l’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2021. Inizialmente è stato escluso dalla compilazione solo chi ha subito una riduzione di ricavi e compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019; tuttavia nella riunione del 7 aprile 2022, la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale ha stabilito l’esclusione dagli ISA per tutti i contribuenti che abbiano aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
La scadenza
Nel caso di società di capitali ed enti commerciali ed equiparati, la presentazione della dichiarazione è prevista, solo in via telematica, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Pertanto, se la società o l’ente ha l’esercizio coincidente con l’anno solare, il termine di presentazione è fissato al 30 novembre.
Fonti
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http://- https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/redditi-societa-di-capitali-2022
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http://- https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-gennaio-2022-sc
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http://- https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3930122/Circolare_16_29.11.2021.pdf/0ef35798-9d38-c421-8137-2181eafccb1a
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http://- https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4169029/SC_istr_2022+%281%29.pdf/c75d485f-2ea0-6ca8-d605-0bbd0136b55c
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R. Aiolfi, V. Artina, Rivalutazione marchi e avviamenti nel quadro RQ del modello Redditi SC 2022, IPSOA quotidiano, 24 maggio 2022