La legge di bilancio 2022 ha introdotto una nuova forma di agevolazione prevista per tutti quei contribuenti, persone fisiche e società, che sostengono spese documentate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Il bonus consiste in una detrazione del 75% da ripartire in 5 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se questo è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
- € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se questo è composto da oltre 8 unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per le spese relative ad interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche ed eventualmente quelle per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Per contribuire alle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche esistono altre due agevolazioni peraltro già attive negli anni precedenti: la detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia e quella del 110% (Superbonus), se i lavori sono eseguiti congiuntamente a interventi cosiddetti trainanti.
La detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia
L’agevolazione sulle spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche rientra nella più ampia e tradizionale categoria delle detrazioni per le spese dovute ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 16-bis del TUIR.
La novità di quest’anno è rappresentata dalla riduzione della misura agevolativa che passa ad una detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 36% delle spese documentate e fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tra le spese interessate rientrano, tra le altre, anche quelle di cui al comma 1 lett. e) del richiamato art. 16-bis del TUIR ossia quelle relative ad interventi: «finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità».
La detrazione del 110% (Superbonus)
Resta confermata per il 2022, infine, la possibilità di optare per la fruizione della detrazione del 110% sulle spese sostenute per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche. Come per tutti gli altri interventi agevolabili con il Superbonus, anche per questi è necessario che siano contestualmente eseguiti interventi trainanti come quelli di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
I soggetti beneficiari possono essere esclusivamente:
- condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastati;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- istituti autonomi case popolari (IACP) su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su propri immobili assegnati in godimento ai soci;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati agli immobili, o loro parti, adibiti a spogliatoi.
Sconto in fattura e cessione del credito
Tutte le detrazioni illustrate possono essere fruite dal beneficiario attraverso uno sconto sul corrispettivo dovuto, e fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno eseguito i lavori agevolati o una cessione del credito di imposta pari alla detrazione a cui si ha diritto.
FONTI • Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 • Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917