Dal 15.07.2022 è in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), la cui operatività è stata più volte differita nel tempo. Tale codice presenta diverse novità creando un vero e proprio distacco dalle precedenti normative che trattavano la crisi d’impresa. Nello specifico, a differenza della Legge fallimentare (Legge n. 267/1942), la quale aveva come fine il miglior soddisfacimento dei creditori utilizzando prevalentemente modalità liquidatorie, il CCII, mira a prevenire la crisi e a considerare la liquidazione giudiziale come opzione residuale.
La crisi d’impresa viene individuata come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. A tal proposito, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza entra in gioco con un duplice obiettivo:
- consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese sia da un punto di vista reddituale, che patrimoniale e/o finanziario;
- salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro ad una situazione di crisi più o meno grave e/o di perdita della continuità aziendale dovuta a particolari contingenze.
Al fine di favorire l’emersione tempestiva della crisi, l’art. 3 del D.Lgs. n. 14/2019 prevede alcuni obblighi in capo all’imprenditore, differenziati a seconda che si tratti di imprenditore individuale ed imprenditore collettivo (società di capitali/di persone):
- imprenditore individuale, deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
- imprenditore collettivo, deve adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, come previsto dall’art. 2086 del codice civile, per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative. In particolare:
- istituire un assetto organizzativo / amministrativo / contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
- attivarsi senza indugio per adottare / attuare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.
Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione dello stato di crisi, le predette misure/assetti devono consentire di:
- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta dal debitore;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i “segnali” rappresentati da:
- esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- esistenza di esposizioni nei confronti di banche / altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- esistenza di una o più delle seguenti esposizioni debitorie:
INPS | Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore: – al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e a € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; – a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati. |
INAIL | Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a € 5.000. |
Agenzia delle entrate | Esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a € 5.000. |
Agenzia Entrate-Riscossione | Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a: – € 100.000 per imprese individuali; – € 200.000 per società di persone; – € 500.000 per altre società. |
I predetti soggetti, ai sensi dell’art. 25-novies del D.Lgs n. 14/2019, segnalano all’imprenditore nonché all’organo di controllo della società (se esistente), a mezzo Pec o, in mancanza, raccomandata A/R la sussistenza delle predette situazioni. |
3. ricavare le informazioni necessarie da utilizzare nella lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico presente nella Piattaforma telematica nazionale per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Il nuovo codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza introduce la procedura di composizione assistita della crisi. In tale sistema, qualora l’imprenditore, si trovi in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico – finanziario che ne rendono probabile la crisi / insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, può chiedere alla CCIAA la nomina di un esperto tramite l’utilizzo della Piattaforma telematica.
Di fatto la procedura, volontaria e stragiudiziale, della composizione negoziata della crisi d’impresa consente all’imprenditore, previa richiesta di nomina di un esperto, di individuare le soluzioni più opportune per il risanamento dell’impresa, anche mediante il trasferimento dell’azienda o rami della stessa e di instaurare le trattative con i creditori. All’utilizzo della stessa è collegato il riconoscimento di alcune misure premiali di natura tributaria, consistenti nella riduzione degli interessi / sanzioni, nonché nella possibilità di richiedere piani di dilazione, fino a 72 rate mensili, delle imposte dirette / IVA / IRAP / ritenute non ancora iscritte a ruolo.
In linea generale non è previsto l’intervento del Tribunale, salve specifiche ipotesi quali la richiesta da parte dell’imprenditore di misure protettive del patrimonio, dell’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ovvero a trasferire l’azienda o uno o più rami della stessa.
Va infine evidenziato che qualora le trattative non portino ad una soluzione di tipo negoziale l’imprenditore può presentare una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Anche tale istituto, introdotto dal citato DL n. 118/2021, è stato ora trasfuso nell’ambito del D.Lgs. n. 14/2019.
Non vi sono requisiti dimensionali di accesso alla composizione negoziata, che è concepita come uno strumento utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte al registro delle imprese, comprese le società agricole.
Per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento dell’impresa è stata istituita la predetta Piattaforma telematica nazionale, accessibile dal sito Internet della competente CCIAA, utilizzabile da parte dell’imprenditore e del professionista incaricato, nella quale sono disponibili, tra l’altro:
- un test pratico di auto-diagnosi che consente di verificare la situazione dell’impresa e l’effettiva perseguibilità del risanamento stesso.
Il test è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio.
In particolare, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d’impresa, è possibile esaminare l’indebitamento ed i dati dell’andamento economico attuale, depurando quest’ultimo da eventi non ricorrenti (ad esempio, effetti del lockdown, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.). Il test è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l’imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse.
Il test si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell’imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall’esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l’imprenditore intende adottare, rapportati con i flussi annui al servizio del debito che la gestione dell’impresa è mediamente in grado di generare a regime prescindendo dalle eventuali iniziative industriale.
- una lista di controllo particolareggiata contenente le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento.
Il contenuto della check-list dovrebbe consentire all’imprenditore di redigere un piano di risanamento affidabile. In particolare è richiesta la verifica dei seguenti aspetti: requisito dell’organizzazione dell’impresa, rilevazione della situazione contabile e dell’andamento corrente, individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi, proiezioni dei flussi finanziari, risanamento del debito, gruppi di imprese.
- un protocollo di conduzione della composizione negoziata. Vengono individuati:
- verifica dell’indipendenza e accettazione dell’incarico;
- test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
- presenza di un gruppo di imprese;
- analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list (lista di controllo);
- analisi delle linee di intervento;
- indicazioni operative in caso di misure protettive e cautelari;
- gestione dell’impresa in pendenza della composizione negoziata;
- svolgimento delle trattative con le parti interessate;
- formulazione delle proposte dell’imprenditore e delle parti interessate;
- parere dell’esperto in caso di nuovi finanziamenti prededucibili;
- rinegoziazione dei contratti;
- cessione dell’azienda nella composizione negoziata o nell’ambito del concordato semplificato (nella fase tra la domanda e l’omologa);
- stima della liquidazione dell’intero patrimonio;
- conclusione dell’incarico e relazione finale dell’esperto;
- imprese sotto-soglia.
La richiesta di nomina dell’esperto indipendente va presentata da parte dell’imprenditore, tramite la predetta Piattaforma telematica. All’atto della presentazione della domanda l’imprenditore deve inserire nella Piattaforma la seguente documentazione:
- bilanci degli ultimi 3 esercizi, se non già depositati presso il Registro Imprese, ovvero, per gli imprenditori non tenuti al deposito dei bilanci, dichiarazioni dei redditi / IVA degli ultimi 3 periodi d’imposta, nonché situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione della domanda;
- progetto di piano di risanamento e relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata che riporti un piano finanziario per i successivi 6 mesi e le iniziative che lo stesso intende adottare;
- elenco dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti scaduti / a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
- dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza e dichiarazione attestante di non aver depositato ricorsi ex art. 40, D.Lgs. n. 14/2019;
- certificato unico dei debiti tributari ex art. 364, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019;
- situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-riscossione;
- certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’art. 363, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019;
- estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia non anteriore di 3 mesi rispetto alla presentazione della domanda.
Dopo l’accettazione dell’incarico l’esperto deve convocare senza indugio l’imprenditore per valutare la concreta prospettiva di risanamento, anche in base alle informazioni assunte dall’organo di controllo, se esistente. L’esperto, in caso di:
- sussistenza di una prospettiva di risanamento, incontra le parti interessate e prospetta le possibili strategie di intervento;
- mancanza di concrete prospettive di risanamento, ne dà notizia all’imprenditore e alla CCIAA che dispone l’archiviazione della domanda di composizione negoziata.
Nel caso in cui, decorsi 180 giorni dall’accettazione dell’incarico, non siano individuate soluzioni adeguate alla risoluzione delle condizioni di squilibrio, l’incarico dell’esperto è considerato concluso.
Al fine di incentivare l’utilizzo della procedura in esame l’art. 25-bis, D.Lgs. n. 14/2019 prevede alcuni effetti premiali di natura tributaria. In particolare:
- dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto fino al termine della composizione negoziata, gli interessi che maturano sui debiti tributari sono ridotti alla misura legale (1,25% dall’1.1.2022);
- le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’Ufficio sono ridotte alla misura minima se il termine di pagamento scade dopo la presentazione della domanda di nomina dell’esperto;
- le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito della domanda e oggetto di composizione negoziata sono ridotti della metà qualora l’imprenditore all’esito delle trattative richieda l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti / predisponga il piano attestato di risanamento / proponga domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio / acceda ad una procedura ex D.Lgs. n. 14/2019, D.Lgs. n. 270/99 o DL n. 347/2003;
- qualora nel Registro Imprese sia pubblicato il predetto contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni ovvero l’accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, l’Agenzia delle Entrate concede, a fronte di una specifica richiesta sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili, delle somme dovute e non versate a titolo di IRPEF / IRES / ritenute alla fonte / IVA / IRAP non ancora iscritte a ruolo.
In sostanza il nuovo codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, interviene introducendo una serie di misure volte ad indurre l’imprenditore ad attivarsi al fine di individuare eventuali segnali di crisi d’impresa ed intervenire per affrontarli tempestivamente, nella prospettiva della continuità aziendale.