L’approccio di un’azienda alla costituzione e alla gestione di un proprio parco veicoli non può prescindere dalla conoscenza della fiscalità che comporta l’acquisto o il noleggio di un veicolo a motore, parliamo di autovetture, autocaravan, motocicli, ciclomotori, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto.
L’art. 164 del TUIR, in particolare, definisce i limiti di deduzione della spesa e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Una prima distinzione posta dalla norma richiamata è quella tra veicoli deducibili per l’intero ammontare, vale a dire quelli esclusivamente strumentali nell’attività propria dell’impresa e quelli adibiti ad uso pubblico come i taxi, e veicoli a deducibilità parziale, per i quali la spesa è deducibile nella misura del 20%, percentuale elevata all’80% se si tratta di veicoli utilizzati da soggetti che svolgono attività di agenzia o di rappresentanza di commercio e che si attesta al 70% per quelli concessi ad uso promiscuo ai propri dipendenti.
Le spese di impiego che comportano questi mezzi di trasporto (carburante, assicurazione, bollo, parcheggio, pedaggi autostradali, lavaggio) seguono la regola di deducibilità del veicolo a cui si riferiscono e non presentano limiti massimi di spesa, ad eccezione delle spese di manutenzione che, ai sensi dell’art.102 comma 6 del TUIR, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili così come risultanti all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili, mentre l’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi.
Veicoli a deducibilità parziale
Per i veicoli non strumentali e non adibiti ad uso pubblico esiste un doppio limite di deducibilità che può essere espresso in termini percentuali e in valore massimo fiscalmente riconosciuto. Infatti sono previsti i seguenti limiti al costo d’acquisto/noleggio:
Mezzi di trasporto |
Costo d’acquisto massimo fiscalmente riconosciuto |
Costo del noleggio massimo fiscalmente riconosciuto |
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Autovetture |
€ 18.075,99 | € 25.822,84 per agenti | € 3.615,20 | € 5.164,57 per agenti |
Autocaravan |
€ 18.075,99 | € 25.822,84 per agenti | € 3.615,20 |
€ 5.164,57 per agenti |
Motocicli |
€ 4.131,66 | € 4.131,66 per agenti | € 774,69 |
€ 774,69 per agenti |
Ciclomotori | € 2.065,83 | € 2.065,83 per agenti | € 413,17 |
€ 413,17 per agenti |
Agenti e rappresentanti
La norma riconosce quindi condizioni più favorevoli agli agenti e ai rappresentati di commercio stabilendo un limite di deducibilità più alto sia in termini percentuali, pari all’80%, sia di ammontare massimo fiscalmente riconosciuto per la deducibilità, pari a € 25.822,84. Lo stesso limite percentuale si applica anche per l’ammortamento del costo d’acquisto, i canoni di leasing, le spese di locazione (non finanziaria) e di noleggio e le altre spese e componenti negativi.
Auto professionisti
Limitatamente ai professionisti, la norma, oltre alla deducibilità del 20% delle spese sostenute per l’acquisto, il leasing o il noleggio e alla previsione di un valore massimo fiscalmente riconosciuto, pone anche un limite numerico alla rilevanza fiscale dei veicoli. Infatti se l’attività è svolta in forma individuale, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili nel limite di un solo veicolo, se invece è svolta in forma associata (società semplice o associazione) la deducibilità è consentita per un veicolo per ogni socio o associato.
Auto in uso promiscuo ai dipendenti
L’uso promiscuo consiste nella possibilità di utilizzare il veicolo sia a fini aziendali che personali.
L’utilizzo promiscuo da parte del dipendete deve essere provato in base ad idonea documentazione che ne attesti con certezza l’utilizzo, come una clausola specifica prevista dal contratto di lavoro, una scrittura privata avente data certa oppure un’apposita delibera del CdA.
La lett. b-bis) dell’art.164 del TUIR dispone che i relativi costi siano deducibili nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, vale a dire utilizzati dal personale dipendente per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro. Nel caso in cui l’acquisto del veicolo avvenga nel corso dell’anno, l’uso promiscuo deve costituire la maggior parte del periodo decorrente dal momento dell’acquisto fino al termine del periodo d’imposta.
Non è necessario che l’uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo né che il veicolo sia stato utilizzato da un solo dipendente. Inoltre, per questi veicoli non si applicano i limiti massimi al costo di acquisto fiscalmente deducibile, quindi anche il costo eccedente gli € 18.075,99 è deducibile.
Detrazione IVA dei veicoli aziendali
Il regime IVA relativo all’acquisto e all’importazione di veicoli stradali a motore e ai costi a questi connessi è regolato dall’art. 19-bis 1 comma 1 lett. c) e d) del DPR 633/72. Secondo questa norma, la detrazione dell’IVA è ammessa in misura pari:
- al 100%, qualora i veicoli stradali a motore siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione oppure costituiscano l’oggetto dell’attività propria d’impresa o siano utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio;
- al 40%, se i veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli per uso privato di cilindrata superiore a 350 cc) non siano utilizzati esclusivamente per l’attività d’impresa, arte o professione.
La possibilità di operare una detrazione parziale dell’IVA è garantita da un’autorizzazione concessa al nostro Paese dal Consiglio europeo che con Decisione di esecuzione 2019/2138 ha fissato al 31 dicembre 2022 l’esercizio limitato della detrazione IVA su acquisti e importazioni di veicoli stradali a motore che non siano inerenti all’attività d’impresa.
Fonti:
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Art. 164 del Tuir
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Art. 102 comma 6 del TUIR
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Art. 19-bis 1 comma 1 lett. c) e d) del DPR 633/72
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Autoveicoli, Eutekne
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Fiscalità delle auto aziendali, top24fisco.ilsole24ore.com