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NUOVE REGOLE DI DEDUCIBILITA’ DEI COSTI PER OPERAZIONI CON PAESI DELLA BLACK LIST

La legge di bilancio 2023 ha definito il nuovo regime di deducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti “non cooperativi” ai fini fiscali (c.d. black list UE).

 

Stati o territori non cooperativi ai fini fiscali (black list UE)

La lista UE, aggiornata con le conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 14.2.2023, comprende i seguenti paesi:

  • Anguilla
  • Bahamas
  • Costa Rica
  • Federazione Russa
  • Guam
  • Isole Fiji
  • Isole Marshall
  • Isole Turks e Caicos
  • Isole Vergini britanniche
  • Isole Vergini statunitensi
  • Palau
  • Panama
  • Samoa
  • Samoa americane
  • Trinidad e Tobago
  • Vanuatu

 

Deducibilità dei costi

I costi relativi alle spese o alle altre componenti negative:

  • che non eccedono il valore normale – il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi – sono sempre deducibili secondo le regole ordinarie (senza la necessità di dimostrare l’effettivo interesse economico dell’operazione)
  • che eccedono il valore normale, sono deducibili, per l’eccedenza, solo se si può dimostrare l’effettivo interesse economico

 

Operazioni considerate

Per l’applicazione del nuovo regime di deducibilità si prendono in considerazione le operazioni intercorse tra imprese residenti in Italia con:

  • Imprese residenti o localizzate in Stati o territori “non cooperativi”
  • Professionisti domiciliati negli stessi Stati o territori

 

Obblighi fiscali e regime sanzionatorio

L’art. 110 comma 9-ter del TUIR stabilisce l’obbligo di indicazione separata dei costi derivanti da operazioni effettuate con controparti della black list nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto che essi risultino inferiori o superiori al valore normale.

Viene stabilito altresì che in tutti i casi è necessario che l’operazione abbia avuto concreta esecuzione.

In caso di omessa o incompleta indicazione delle spese e degli altri componenti negativi, si applica una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro.

 

Fonti:
  • 1 comma 84 della legge 29.12.2022 n.197
  • 9 TUIR
  • 110 TUIR
  • 8 co. 3-bis del D. Lgs. 471/97
  • regime dei costi black list, Eutekne