La Legge di Bilancio 2023 lascia ancora spazio ai diversi Bonus edilizi, anche se il quadro complessivo ha subito delle modifiche sostanziali.
Vi sono diverse novità, a partire dalle nuove regole per il Superbonus, l’abolizione del Bonus facciate e la conferma del Bonus ristrutturazione, dell’Ecobonus, del Sisma bonus e del Bonus Casa green.
Inoltre, con la circolare n.27 del 7 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dal Dl n. 11/2023, anche detto decreto “Cessioni”, che ha previsto, salvo precise deroghe, un generalizzato divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta derivante dai bonus edilizi.
Superbonus 2023
La maxi-detrazione passa dal 110% al 90%, anche se la misura esatta dell’aliquota da applicare varia a seconda del soggetto e del rispetto di determinate condizioni:
- Condomini, persone fisiche proprietarie(o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e Onlus, Associazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale.
La detrazione spetta nella misura del 110% anche per le spese sostenute nel 2023 se:
- la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022 (e, per i condomini, l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022);
- (solo per i condomini) se la CILAS è stata presentata entro il 31 dicembre 2022 e l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022;
- nell’ipotesi di intervento da eseguire tramite demolizione e ricostruzione degli edifici se, al 31 dicembre 2022, risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.
La data della delibera assembleare deve essere certificata dall’amministratore o dal condomino che ha presieduto l’assemblea.
Nei casi diversi dai precedenti, la detrazione spetta nella misura del:
- 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;
- 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
Per le spese sostenute post 2023, l’aliquota agevolativa si ridurrà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
- Edifici unifamiliari o unità funzionalmente autonome
Se i lavori sono iniziati prima del 1° gennaio 2023, la detrazione è pari al 110%:
- per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022;
- per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 se al 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Se i lavori sono iniziati nel 2023, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, a condizione che:
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
- che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro, calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente, da coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente/familiare, per un coefficiente pari a 1 se il nucleo familiare è formato solo dal contribuente, aumentato di 1 se è presente un secondo familiare convivente, di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti 2 familiari a carico e di 2 se sono presenti 3 o più familiari a carico.
- Zone terremotate e soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali
L’aliquota resta al 110% fino al 2025:
- per le zone terremotate;
- per i soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.
- IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa
La detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Infine, un’importante novità riguarda il limite temporale alla detrazione, infatti i contribuenti che hanno sostenuto nell’anno 2022 spese relative agli interventi che danno diritto alla detrazione del Superbonus, possono “spalmare” la detrazione in 10 anni anziché in 4.
Le norme introdotte dal DL 11/2023 consentono al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare irrevocabilmente per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023.
Bonus abbattimento barriere architettoniche
A seguito della proroga disposta dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 365, legge n. 197/2022) fino al 31 dicembre 2025 è possibile fruire ancora sul bonus 75% per l’abbattimento, o eliminazione, delle barriere architettoniche.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
I lavori devono interessare edifici già esistenti.
Possono usufruire dell’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o assimilabili;
- 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Per tale agevolazione, alternativamente alla possibilità di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali, resta attiva la possibilità di usufruire di sconto in fattura e cessione del credito. La deroga riguarda le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 per la realizzazione degli interventi:
- finalizzati al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;
- di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
- finalizzati allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, in caso di sostituzione dell’impianto.
Bonus ristrutturazione
Esteso fino al 31 dicembre 2024 il bonus ristrutturazione che prevede una detrazione del 50% su tutte le spese sostenute per lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riguardanti un limite di spesa di massimo 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Sisma bonus
Prorogato fino al 2024 anche il sisma bonus, l’incentivo che sostiene i lavori finalizzati a ridurre il rischio sismico delle abitazioni. Il requisito principale è l’aumento della classe sismica dell’edificio, il quale determina l’ammontare della detrazione che varia tra il 50% e l’85% a seconda della posizione e della natura dei lavori.
Fino al 31 dicembre 2024 sarà possibile ottenere una detrazione del 50% per le spese di messa in sicurezza antisismica, con un tetto di spesa massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Le percentuali aumentano (70% o 80%) se si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e se i lavori coinvolgono parti comuni di edifici condominiali (80% o 85%).
Sisma bonus acquisti
L’acquirente di un’immobile dell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75 o all’85 % del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000 euro, si tratta del Sisma Bonus acquisti ed è disciplinato dall’art. 16, co. 1-septies del D.L. n. 63/2013
La detrazione Sisma bonus acquisti è destinata a favore degli acquirenti delle unità immobiliari e non del costruttore.
Questa detrazione si applica anche nel caso in cui la demolizione e ricostruzione dell’edificio determina un aumento volumetrico rispetto al preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche lo consentano, e anche se l’intervento è classificato, ai fini urbanistici, sotto la lettera e) dell’art. 3 del DPR 380/2001 (“nuova costruzione” e non solo “ristrutturazione” ex art. 3, lett. d)).
Ecobonus
L’agevolazione che riguarda i lavori di efficienza energetica negli edifici, propone detrazioni del 50% o del 65%, a seconda della tipologia della ristrutturazione. Beneficio che resta attivo per il 2024 e che riguarda l’isolamento termico, la sostituzione dei pavimenti, di finestre e infissi, impianti fotovoltaici, modifiche a condizionatori, installazione di serrande/zanzariere e l’acquisto di caldaie.
Condizione fondamentale, è l’invio della comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori. Oltre il 2024, la detrazione scenderà al 36% con un limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare.
Bonus casa green
Valido fino al 31 dicembre 2023 il bonus casa green. Si tratta dell’incentivo fiscale che agevola l’acquisto di immobili di classe energetica A o B che devono essere accompagnate dall’Attestato Prestazione Energetica (APE), offrendo una detrazione del 50% dell’IVA (spalmabile in 10 rate annuali, a partire dall’anno in cui sono state sostenute). L’acquisto deve avvenire entro il 31 dicembre 2023 ed è rivolto alle persone fisiche soggette ad IRPEF, escluse quindi società di capitali e gli enti non commerciali.
Bonus verde
Valido fino al 31 dicembre 2023, riguarda la detrazione IRPEF del 36% per le spese, fino ad un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare, sostenute per la sistemazione di aree verdi di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture verdi e di giardini pensili.
L’incentivo copre anche gli interventi eseguiti da un condominio, in questo caso il limite di 5.000 euro viene moltiplicato per ogni unità immobiliare dell’edificio.
Inoltre, si tratta di un bonus cumulabile, ovvero lo stesso soggetto può usufruire della detrazione su lavori effettuati su diverse proprietà.
Bonus mobili
In merito alla detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica) destinati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione, nel 2023 l’importo complessivo massimo di spesa detraibile, scende dai 10.000 euro del 2022 a 8.000 euro.
Inoltre, nel 2023 potrà fruire del bonus chi ha iniziato interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 1° gennaio 2022.
Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati nel 2022 e proseguiti nel 2023, il limite di spesa (pari a 8.000 euro) deve essere considerato al netto delle spese sostenute nel 2022.
Per il 2024 il limite di spesa scende invece a 5.000 euro.
Bonus facciate
Con il 2023 scade il bonus facciate, per questo è possibile fruire della detrazione fiscale (pari, nel 2022, al 60%) solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Per la corretta applicazione della data di sostenimento della spesa:
- le persone fisiche, gli esercenti arti o professioni e gli enti non commerciali devono fare riferimento alla data di effettivo pagamento (criterio di cassa). Per i soggetti che applicano i criteri di cassa, il pagamento dell’intera spesa entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti, permette di beneficiare del bonus facciate anche nel 2023;
- le imprese individuali, le società e, in genere, gli enti commerciali, devono fare riferimento alla data di ultimazione della prestazione (criterio di competenza), indipendentemente dalla data del pagamento. Tali soggetti sono esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Novità su cessione credito e sconto in fattura
Con la circolare n. 27 del 7 settembre 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dal Dl n. 11/2023 (decreto “Cessioni”), che, modificando l’articolo 121 del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), ha previsto, salvo precise deroghe, un generalizzato divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta derivante dai bonus edilizi.
A decorrere dal 17 febbraio 2023, i beneficiari di bonus edilizi, potranno fruire esclusivamente della detrazione ripartita su più anni d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non potendo più esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Tuttavia, l’articolo 2 del D.L. n. 11/2023 concede la possibilità di continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d’imposta in relazione alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023 risulti:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
La deroga è concessa anche per:
- gli interventi effettuati, alla data del 16 febbraio 2023, dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (IACP, cooperative a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale);
- per gli interventi in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del Decreto Rilancio;
- per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, siti nei territori della regione Marche.
Al ricorrere di queste condizioni, l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito è prevista quindi anche per il 2024.