Il 19 dicembre 2023 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo, attuativo della delega fiscale, contenente nuove disposizioni necessarie a razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari. Il decreto attua i principi di delega di cui all’art. 16 c. 1 L. 111/2023 e introduce norme dirette a semplificare gli obblighi di dichiarazione per i contribuenti e per i sostituti d’imposta e la relativa modulistica, ovvero gli adempimenti collegati al pagamento dei tributi con riguardo anche alla riorganizzazione delle scadenze sia dei pagamenti che delle dichiarazioni.
Novità del calendario fiscale del 2024
Il nuovo calendario fiscale approvato, prevede dal 1° gennaio 2024 rilevanti novità, tra le quali:
- estensione della dichiarazione dei redditi precompilata anche per le persone fisiche che sono titolari di Partita Iva, in via sperimentale;
- sempre in via sperimentale, la semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati, mediante la messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle informazioni che ha a disposizione, che potranno essere confermate o modificate dai contribuenti attraverso un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia. I dati confermati o modificati, in automatico verranno riportati nella dichiarazione dei redditi che il contribuente potrà presentare direttamente in via telematica;
- il modello 730, ovvero la dichiarazione dei redditi semplificata, potrà essere presentata anche dalle persone fisiche non titolari di partita Iva, titolari di redditi differenti rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati;
- l’esonero dei sostituti d’imposta dal rilascio della Certificazione Unica nei confronti dei soggetti forfettari;
- nel caso di mancata indicazione dei crediti d’imposta nelle dichiarazioni annuali, i contribuenti non decadranno dal beneficio a condizione che questi crediti siano effettivamente spettanti.
Cambia lo scadenzario
La novità più importate però riguarda la modifica di diverse scadenze fiscali, tra le quali:
- la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP è anticipata dal 30 novembre al 30 settembre, per i soggetti IRES il termine verrà anticipato dall’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- diventa semestrale il termine d’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, pertanto la scadenza sarà il 31 gennaio per le spese del II semestre dell’anno precedente e il 30 settembre per il I semestre dell’anno in corso;
- i termini entro i quali i condomini sostituti d’imposta devono versare le ritenute passano dal 30 giugno al 16 giugno e dal 20 dicembre al 16 dicembre;
- resta invariato al 30 aprile il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata, che dal 2024 potrà essere utilizzato anche per i nuovi soggetti già richiamati;
- entro il 30 aprile l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione i software per la compilazione delle pagelle fiscali ai fini ISA;
- “tregua fiscale” per i mesi di agosto e dicembre, l’Agenzia in questi mesi sospenderà l’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance;
- novità sui versamenti, poiché:
- il versamento delle imposte relative al saldo 2023 e acconto 2024 potrà essere dilazionato fino al 16 dicembre del 2024;
- se l’IVA periodica mensile/trimestrale risulterà a debito di un importo pari o inferiore a € 100 (attualmente il limite era di € 25,82), il versamento del tributo potrà essere rimandato al periodo successivo, o comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno;
- l’ammontare mensile complessivo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo se non supera la soglia dei € 100, potrà essere versato cumulativamente a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Fonti:
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MementoPiù
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IPSOA
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ItaliaOggi